Art. 22 1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli