Art. 3 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le  Regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 febbraio 2004. 
  2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera a). 
  3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed  i  programmi
di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una
proposta di priorita' degli  edifici  ricadenti  nel  proprio  ambito
entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile di ripartizione  delle  risorse,  di  cui  al
comma 1 nella Gazzetta Ufficiale,  individuando  gli  interventi,  le
modalita' e  i  tempi  di  attuazione  nel  rispetto  della  presente
ordinanza. 
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le Province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della  Protezione  Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di  attivita'
di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.