Art. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004. 2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attivita' di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.