Art. 6 
 
  1. Le Regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono,
entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Capo
Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione  delle  risorse,
di cui all'art. 3 comma  1,  le  specifiche  di  realizzazione  degli
studi, sentiti  gli  Enti  locali,  e  le  inviano  alla  Commissione
Tecnica. 
  2. Le Regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla
selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di   studi   di
microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e
definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che
comunque non potranno essere superiori a 240 giorni. 
  3. Gli  Enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e
logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati
utili agli studi. 
  4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui  all'art.  5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi. 
  5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati
finali degli  studi  di  microzonazione  sismica  e  delle  eventuali
analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione  alla  Commissione
tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. 
  6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o
approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art.
18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione  entro  i
trenta giorni successivi alla richiesta. 
  7. Le Regioni,  acquisito  il  parere  della  Commissione  tecnica,
approvano,  gli  studi  effettuati  e  certificano  che  i   soggetti
realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle  Regioni
e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»,  nonche'
le ulteriori  clausole  contrattuali,  redigendo  un  certificato  di
conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.