Art. 8 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente misura massima: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.