Art. 9 
 
  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella  fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle  vigenti  norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti  di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali. 
  2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui  al  comma  1  gli
interventi: 
    a.  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o  la  resistenza   a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in
cemento armato; 
    b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad
aumentare la duttilita' di elementi murari; 
    c. volti alla messa in sicurezza  di  elementi  non  strutturali,
quali tamponature,  sporti,  camini,  cornicioni  ed  altri  elementi
pesanti pericolosi in caso di caduta. 
  3. Per gli interventi di  rafforzamento  locale,  per  i  quali  le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione  dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si  opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che  il
comportamento  strutturale  della  parte  di  edificio  su   cui   si
interviene non sia variato in  modo  significativo  dagli  interventi
locali e che l'edificio  non  abbia  carenze  gravi  non  risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali  da  non
consentire di conseguire un effettivo beneficio  alla  struttura  nel
suo complesso. 
  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le  vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e  dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore  minimo  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento  della
capacita'   non   inferiore   al   20%   di   quella   corrispondente
all'adeguamento sismico. 
  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. 
  6. Tutti gli interventi devono rispettare le  condizioni  contenute
nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.