IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette,   le
indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini ed, in particolare, l'art. 11, comma 3 il quale dispone  che
anche i consorzi di tutela delle sottozone dei vini  a  denominazioni
di origine possano adeguarsi alla  normativa  prevista  dal  suddetto
decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio Chianti  Colli  Fiorentini
con sede legale in Impruneta (Firenze), presso  la  Casa  Comunale  e
sede operativa in Firenze, v.le Belfiore n. 9, intesa ad ottenere  il
riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto  legislativo
n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di  cui  al  comma  4  del
citato art. 17 per la DOCG Chianti Colli Fiorentini e per la DOC  Vin
Santo del Chianti Colli Fiorentini; 
  Considerato che la DOCG Chianti Colli Fiorentini e la DOC Vin Santo
del Chianti  Colli  Fiorentini  sono  state  riconosciute  a  livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto  legislativo
n.  61/2010  e,  pertanto,  sono  denominazioni  protette  ai   sensi
dell'art. 118-vicies del  citato  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Chianti Colli
Fiorentini alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010; 
  Considerato che tutti i regolamenti interni  al  Consorzio  Chianti
Colli Fiorentini costituiscono parte integrante dello statuto e  che,
pertanto,  devono  essere  sottoposti  all'approvazione   di   questo
Ministero; 
  Considerato in particolare che le modalita' per definire  l'entita'
della quota del  contributo  annuale  e  le  modalita'  di  voto  dei
consorziati sono stabilite con regolamento  interno,  secondo  quanto
previsto dal suddetto statuto; 
  Verificato che il Consorzio Chianti Colli Fiorentini ha  dimostrato
di avere, attraverso la  dichiarazione  dell'Organismo  di  controllo
Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. di cui alla  nota  prot.
n. 661/13 del 5 febbraio 2013, per la DOCG Chianti  Colli  Fiorentini
la rappresentativita' richiesta dall'art. 3 del decreto  ministeriale
16 dicembre 2010, mentre per la  DOC  Vin  Santo  del  Chianti  Colli
Fiorentini la rappresentativita' richiesta dall'art. 4  del  suddetto
decreto ministeriale; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Chianti Colli Fiorentini ai sensi dell'art. 17, comma 1 del
decreto legislativo n. 61/2010 ed al  conferimento  dell'incarico  di
cui al comma 1 del citato art. 17 a svolgere, nei confronti dei  soli
associati,  le  funzioni  di  tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOCG Chianti Colli Fiorentini ed al  conferimento  dell'incarico
di cui al comma 4 del citato art.  17  a  svolgere  «erga  omnes»  le
suddette funzioni per la DOC Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del  Consorzio  Chianti  Colli  Fiorentini  con  sede
legale in Impruneta (Firenze), presso la Casa Comunale,  e'  conforme
alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale  16  dicembre  2010,
recante  disposizioni  generali  in   materia   di   costituzione   e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
e delle indicazioni geografiche dei vini.