IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111   contenente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
  Visto l'art. 31, comma 4, e successive  modificazioni,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale dispone che non sono  soggetti
ad imposizione i  proventi  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  1
dell'art. 44 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il  Venture  Capital  (di
seguito FVC); 
  Visto l'art. 31, comma 5, e successive modificazioni, del  suddetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di  natura  non  regolamentare
sono  stabilite,  tra  l'altro,   le   modalita'   attuative   e   di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC; 
  Visto  l'art.  90  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita', con il quale sono state apportate
modifiche al citato articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 71, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, il quale stabilisce che i risultati negativi di gestione maturati
alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle
SICAV, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi  delle
disposizioni normative ad essi applicabili, possono essere ammessi in
compensazione dei redditi soggetti alle  ritenute  operate  ai  sensi
dell'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; 
  Visto l'art. 43 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, concernente il termine per l'accertamento; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3  marzo  2010
«Europa 2020»; 
  Visti gli «Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese»; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 17 settembre  2012
che ha dichiarato la normativa compatibile con il mercato interno  ai
sensi dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, stabilendo altresi' che la  durata
del regime di aiuti concesso e' limitata a dieci  anni  (fino  al  17
settembre 2022); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modalita' di fruizione del regime fiscale 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione  previsto  dal
comma 4  dell'art.  31  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
Fondi per il Venture  Capital  sono  gli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio i quali prevedono nei loro  regolamenti  che
almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in  societa'
non quotate qualificabili piccole e  medie  imprese  ai  sensi  della
raccomandazione n. 2003/261/CE della Commissione del 6 maggio 2003  e
aventi le caratteristiche stabilite nel comma 3 del citato art. 31  e
che le azioni o quote di investimento in ogni piccola e media impresa
siano inferiori al limite indicato nel comma 5 del medesimo  art.  31
su un periodo di dodici mesi.  Il  riferimento  a  tale  limite  deve
essere inteso nel senso che le quote di investimento devono risultare
comunque inferiori al livello massimo delle tranche  di  investimento
previsto dalla disciplina degli Orientamenti comunitari  sugli  aiuti
di Stato destinati a  promuovere  gli  investimenti  in  capitale  di
rischio nelle piccole e medie imprese  (COM  194/2006)  e  successive
modifiche, calcolato per piccola e media impresa destinataria  su  un
periodo di dodici mesi. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il criterio previsto  dal
comma 3, lettera c), dell'art. 31 del decreto-legge n.  98  del  2011
deve essere inteso nel senso che, al  momento  dell'investimento,  le
quote od azioni delle societa'  in  cui  investono  i  Fondi  per  il
Venture Capital siano direttamente detenute almeno per il cinquantuno
per cento da persone fisiche. 
  3. I proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera  g),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  non  sono  soggetti  ad
imposizione qualora i Fondi per il Venture Capital prevedano nei loro
regolamenti le condizioni di  investimento  di  cui  al  comma  1  e,
decorso il periodo di un anno dalla data di avvio dei  Fondi  per  il
Venture Capital o dalla data di adeguamento del loro regolamento alla
disposizione contenuta nel comma 1, il  valore  dell'investimento  in
societa' non quotate aventi le caratteristiche indicate nel  comma  3
dell'art. 31 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98  non  risulti
inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75  per  cento  del  valore
degli attivi per piu' di tre mesi. 
  4. Il valore degli attivi dei  Fondi  per  il  Venture  Capital  e'
rilevato al netto dei risultati negativi di gestione  non  utilizzati
ai sensi del comma 71 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10. 
  5. Le societa' di gestione del risparmio  e  i  soggetti  residenti
incaricati del pagamento dei proventi di cui all'art.  44,  comma  1,
lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi  tengono
a disposizione dell'Amministrazione finanziaria  fino  alla  scadenza
dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto  informatico,
appositi   prospetti   contabili   che   consentono   di   verificare
l'osservanza del requisito minimo di investimento previsto dal  comma
1. 
  6. Nel caso di Fondi per  il  Venture  Capital  di  diritto  estero
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma  1,
del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  i  soggetti
incaricati  residenti  tengono  a  disposizione  dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza  dei  medesimi  termini  indicati  nel
comma 5 anche il regolamento  dell'organismo  di  investimento  e  le
eventuali modifiche. 
  7. L'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'imposta  dovuta
e delle relative sanzioni a carico dei soggetti di cui al comma 5 nel
caso in cui i limiti di cui al comma 1 non siano stati rispettati.