Art. 2 Soggetti investitori nei Fondi per il Venture Capital 1. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente dagli investitori che sono considerati investitori professionali in conformita' alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformita' alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora: a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto; c) il gestore di FVC effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza di mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE; d) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno o dell'investimento previsto, che l'investitore e' in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore; e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e che sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012 Il Ministro: Grilli Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 336