Art. 2 1. Il recepimento dei criteri di classificazione adattati alle realta' regionali e alle loro normative dovra' essere effettuato in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto. 2. Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno al parere non vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo emanera' sentiti i componenti dell'ex Osservatorio, l'eventuale proposta di adattamento predisposta secondo la metodologia unitaria approvata. 3. Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art. 11 della legge n. 96/2006, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, mettera' in atto interventi di stimolo finalizzati a favorire un armonico ed uniforme allineamento temporale dell'applicazione della metodologia unitaria approvata ed una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore turistico la conoscenza del marchio adottato. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, stabilira' tempi e modalita' per effettuare verifiche sull'attuazione dei criteri di classificazione allo scopo di valutarne la funzionalita' anche in ordine ad eventuali proposte riguardanti la sola ristorazione.