Art. 2 
 
  1. Il recepimento dei  criteri  di  classificazione  adattati  alle
realta' regionali e alle loro normative dovra' essere  effettuato  in
armonia con  quanto  previsto  dalla  «Procedura  di  applicazione  a
livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione
a livello regionale dei  criteri  di  classificazione  delle  aziende
agrituristiche» - del presente decreto. 
  2. Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno  al  parere  non
vincolante  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, che lo emanera' sentiti i componenti dell'ex Osservatorio,
l'eventuale  proposta   di   adattamento   predisposta   secondo   la
metodologia unitaria approvata. 
  3. Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art.
11 della legge n. 96/2006,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti  gli  altri
componenti dell'ex  Osservatorio,  mettera'  in  atto  interventi  di
stimolo finalizzati a favorire un armonico ed  uniforme  allineamento
temporale dell'applicazione della metodologia unitaria  approvata  ed
una  campagna  promozionale  finalizzata  a  divulgare  nel   settore
turistico la conoscenza del marchio adottato. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con le  Regioni  e  sentiti  gli  altri  componenti  dell'ex
Osservatorio, stabilira' tempi e modalita' per  effettuare  verifiche
sull'attuazione  dei  criteri  di  classificazione  allo   scopo   di
valutarne la funzionalita' anche  in  ordine  ad  eventuali  proposte
riguardanti la sola ristorazione.