IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
ordine agli eccezionali  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la
Provincia di L'Aquila e altri  Comuni  della  Regione  Abruzzo  il  6
aprile 2009; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  particolare
l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la  concessione  di
contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili  distrutti,
dichiarati inagibili o danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare,
l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le  funzioni
di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti  dal
sisma del 6 aprile 2009 a  decorrere  dal  1°  febbraio  2010  e  per
l'intera durata dello stato di emergenza; 
  Visto il decreto-legge 5  agosto  2010,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n.  163,  in  particolare
l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e)
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a
fondo  perduto  ivi  previsti   e   destinati   alla   ricostruzione,
riparazione o acquisto di immobili, sono concessi  ai  privati  o  ai
condomini costituiti da  privati  ai  sensi  degli  articoli  1117  e
seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in
tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6  aprile  2009  ad
edifici di proprieta' privata. Conseguentemente i contratti stipulati
dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per  l'acquisizione  di
beni e servizi  connessi  non  si  intendono  ricompresi  tra  quelli
previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d)  ed  e),  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato  di
emergenza  dichiarato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
dicembre 2011 con il quale il citato  stato  di  emergenza  e'  stato
prorogato sino al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e,  in  particolare,
l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di  emergenza
dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa  il  31  agosto  2012
nonche' l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale
per la citta' dell'Aquila e  l'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del
cratere; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009,  in
quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli  67-bis,
67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n.  83  del
2012; 
  Visto l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del  2012  e,
in particolare, il comma 9 che  prevede  l'adozione  di  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la  definizione
delle  procedure  anche  semplificate  per  il   riconoscimento   dei
contributi alla ricostruzione privata; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti  dall'art.  67-quater,
comma 1 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto
disciplina le procedure per il  riconoscimento  dei  contributi  alla
ricostruzione privata nei centri storici del  Comune  di  L'Aquila  e
degli altri Comuni danneggiati dal  sisma  del  6  aprile  2009  come
individuati all'art. 67-quinquies, comma 3, del citato  decreto-legge
(di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve,  per
quest'ultimi, le procedure gia' riconosciute con  l'approvazione  dei
Piani di ricostruzione.