Art. 10
Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di
edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del
Cratere
1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la
riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli
altri Comuni del Cratere, per le quali e' concesso un contributo, e'
assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti
pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali e con riguardo al Documento unico di regolarita'
contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del
Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma
1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione
e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell'Aquila, di
Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie
dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi
interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere
ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono
tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati paritetici
territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro - CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalita' di
sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della
loro dimora e quanto ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di
cui al precedente comma 4.
6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo
sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma
non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in
materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 5 della
legge 13 agosto 2010, n. 136:
a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;
b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di
assunzione e qualifica del lavoratore;
c. foto del lavoratore;
d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge
la propria attivita' lavorativa;
e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;
f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni
biometriche.
7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio
possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma
precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le
occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto
altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle
imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle
norme vigenti.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nelle attivita' di riparazione e costruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' di favorire
un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati
all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse
degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali ed i requisiti di affidabilita' tecnica per
l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta
approvato, e' reso disponibile presso le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonche'
presso tutti i comuni dell'area del "cratere".
9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le
tipologie di attivita' economiche per le quali gli operatori
economici possono richiedere l'iscrizione.
10. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata comunque al possesso
dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del
2006, nonche' a quelli di affidabilita' tecnica definiti con il
citato atto generale.
11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale,
le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sopra indicate
effettuano, con l'osservanza delle modalita' del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche
antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro
periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle
verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai
fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici
dall'elenco.