Art. 10 
 
Esecuzione dei lavori  per  la  ricostruzione  e  la  riparazione  di
  edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e  negli  altri  Comuni  del
  Cratere 
  1. La realizzazione di  opere  edili  per  la  ricostruzione  o  la
riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli
altri Comuni del Cratere, per le quali e' concesso un contributo,  e'
assoggettata alle disposizioni previste per  le  stazioni  appaltanti
pubbliche relativamente alla  osservanza  integrale  del  trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali  e
territoriali  e  con  riguardo  al  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC). 
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del
Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere  con  riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma
1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione
e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell'Aquila, di
Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie
dipendenze  lavoratori  non  residenti   nelle   province   abruzzesi
interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate  a  provvedere
ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e  sono
tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai  Comitati  paritetici
territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e  l'ambiente  di
lavoro - CPT, in  cui  sono  ubicati  i  cantieri,  le  modalita'  di
sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo  della
loro dimora e quanto ritenuto utile. 
  5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di
cui al precedente comma 4. 
  6. Le imprese di cui al precedente comma 3  del  presente  articolo
sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma
non riproducibile,  riportante,  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  in
materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli  18  e  26
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e  dall'art.  5  della
legge 13 agosto 2010, n. 136: 
    a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa; 
    b. nome, cognome, data di nascita,  luogo  di  nascita,  data  di
assunzione e qualifica del lavoratore; 
    c. foto del lavoratore; 
    d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge
la propria attivita' lavorativa; 
    e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto; 
    f.  predisposizione  per  la   memorizzazione   di   informazioni
biometriche. 
  7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio
possono stabilire le  caratteristiche  del  badge  di  cui  al  comma
precedente, i lavoratori tenuti  a  esporre  il  predetto  badge,  le
occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e  quanto
altro ritenuto utile per  la  identificazione  dei  lavoratori  delle
imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel  rispetto  delle
norme vigenti. 
  8. Al fine di garantire la  massima  trasparenza  e  tracciabilita'
nelle  attivita'  di  riparazione   e   costruzione   degli   edifici
danneggiati  dal  sisma  del  6  aprile  2009,  nonche'  di  favorire
un'adeguata  partecipazione  degli  operatori  economici  interessati
all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana  un  avviso
pubblico finalizzato a raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse
degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali  ed  i  requisiti  di  affidabilita'  tecnica  per
l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco,  una  volta
approvato,  e'  reso  disponibile  presso  le  Prefetture  -   Uffici
territoriali del Governo  de  L'Aquila,  Pescara  e  Teramo,  nonche'
presso tutti i comuni dell'area del "cratere". 
  9. Con l'atto generale  di  cui  al  comma  8,  sono  stabilite  le
tipologie  di  attivita'  economiche  per  le  quali  gli   operatori
economici possono richiedere l'iscrizione. 
  10. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata  comunque  al  possesso
dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.  163  del
2006, nonche' a quelli  di  affidabilita'  tecnica  definiti  con  il
citato atto generale. 
  11. Con il supporto tecnico-amministrativo  dell'Ufficio  speciale,
le Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo  sopra  indicate
effettuano,  con  l'osservanza  delle  modalita'  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011,  le  verifiche
antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione  ed  il  loro
periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i  risultati  delle
verifiche e degli aggiornamenti svolti  al  Commissario  delegato  ai
fini anche dell'eventuale  cancellazione  degli  operatori  economici
dall'elenco.