Art. 10 Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere 1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere, per le quali e' concesso un contributo, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile. 5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4. 6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136: a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa; b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore; c. foto del lavoratore; d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attivita' lavorativa; e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto; f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche. 7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti. 8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nelle attivita' di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, e' reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonche' presso tutti i comuni dell'area del "cratere". 9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le tipologie di attivita' economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione. 10. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata comunque al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' a quelli di affidabilita' tecnica definiti con il citato atto generale. 11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.