Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e
protocollati dopo la sua pubblicazione.
2. Per i progetti gia' presentati e protocollati a tale data,
purche' risultino completi di tutta la documentazione tecnica,
amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni
vigenti alla data di presentazione. E' data facolta' agli interessati
di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio
speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal
decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati
alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione di opzione mantenendo la priorita' acquisita
nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova
applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei
Comuni di cui all'art. 1, al di fuori dei centri storici.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono
costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i
soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che
fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art. 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 134.