Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione. 2. Per i progetti gia' presentati e protocollati a tale data, purche' risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. E' data facolta' agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorita' acquisita nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei Comuni di cui all'art. 1, al di fuori dei centri storici. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.