Art. 4 Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere 1. La determinazione del contributo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilita' degli edifici (Unita' strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti. 2. Il contributo base e' determinato, per ciascuna Unita' strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilita', per la sua superficie complessiva. 3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, la Superficie utile abitabile (SU), la Superficie non residenziale (SNR) e la Superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm. 4. Il contributo massimo e' costituito dal contributo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori contributi ove spettanti ed e' calcolato esclusivamente per Unita' strutturale. 5. Il contributo concedibile e' pari al minore valore tra il contributo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unita' immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo. 6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il progetto puo' superare il contributo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non puo' in ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il contributo massimo ammissibile e' determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti. 7. Il contributo concedibile per l'UMI e' dato dalla somma dei contributi delle Unita' strutturali che la compongono. 8. Il contributo cosi' calcolato deve ridurre la vulnerabilita' e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultuale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008). Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilita' edilizia e migliorare la qualita' abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche. 9. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro; 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro; 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro; 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro. 10. Con uno o piu' provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalita' di calcolo dei contributi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori contributi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi atti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le priorita' che il Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalita' istruttorie per la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del procedimento in misura comunque non superiore a 180 giorni, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalita' e i criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica degli edifici nonche' i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilita' dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di contributi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualita' abitativa. 11. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. 12. Per la determinazione del contributo per gli altri Comuni del cratere valgono le stesse modalita' e criteri previsti per il Comune dell'Aquila. Tale determinazione avverra' attraverso la predisposizione di una apposita scheda parametrica da parte del competente Ufficio speciale di riferimento.