Art. 4
Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila
e negli altri Comuni del cratere
1. La determinazione del contributo avviene attraverso un modello
parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e
di vulnerabilita' degli edifici (Unita' strutturali) che consente di
individuare il livello di contributo base e delle eventuali
maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.
2. Il contributo base e' determinato, per ciascuna Unita'
strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito con la
metodologia parametrica di valutazione del danno e della
vulnerabilita', per la sua superficie complessiva.
3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile
abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso
commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in
misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con
destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura
portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm,
la Superficie utile abitabile (SU), la Superficie non residenziale
(SNR) e la Superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono
determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
4. Il contributo massimo e' costituito dal contributo base
incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori
contributi ove spettanti ed e' calcolato esclusivamente per Unita'
strutturale.
5. Il contributo concedibile e' pari al minore valore tra il
contributo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo
derivante dal computo metrico del progetto comprendente la
riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento
energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti
comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi
sulle singole unita' immobiliari che competono allo stesso edificio,
oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo,
relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento,
responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e
collaudo.
6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non
prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il
progetto puo' superare il contributo concedibile calcolato ai sensi
di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non puo' in
ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le
eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il
contributo massimo ammissibile e' determinato, per ciascuna US, dal
prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie
complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori
contributi ove spettanti.
7. Il contributo concedibile per l'UMI e' dato dalla somma dei
contributi delle Unita' strutturali che la compongono.
8. Il contributo cosi' calcolato deve ridurre la vulnerabilita' e
raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello
corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e
successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli
edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le Linee guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che
recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio
2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio cultuale del 12 ottobre 2007 alle
nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008).
Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilita'
edilizia e migliorare la qualita' abitativa, di migliorare
l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie
rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle
barriere architettoniche.
9. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui
all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre
2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel
limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva
dei seguenti scaglioni:
2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a
1.000.000 di euro;
1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001
di euro e 5.000.000 di euro;
0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra
5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i
10.000.001 di euro.
10. Con uno o piu' provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale,
sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le
modalita' di calcolo dei contributi, anche con una diversa
articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare
riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori
contributi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi atti sono
definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli
edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le priorita' che il
Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del progetto,
da articolare in due parti, le specifiche modalita' istruttorie per
la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del
procedimento in misura comunque non superiore a 180 giorni, le
tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso
d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese
tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalita' e i
criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza
energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica
degli edifici nonche' i criteri di adeguamento e miglioramento
dell'accessibilita' dei diversamente abili negli edifici che
beneficiano di contributi per la ricostruzione e i criteri di
miglioramento della qualita' abitativa.
11. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la
ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori
all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere.
12. Per la determinazione del contributo per gli altri Comuni del
cratere valgono le stesse modalita' e criteri previsti per il Comune
dell'Aquila. Tale determinazione avverra' attraverso la
predisposizione di una apposita scheda parametrica da parte del
competente Ufficio speciale di riferimento.