Art. 5
Aggregati e condomini pubblico-privati
1. Ai sensi dell'art. 67-quater, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, per l'esecuzione degli interventi unitari in
forma associata sugli aggregati di proprieta' mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari privati si costituiscono
in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi
rivolto dal Comune.
2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati individuati come
unico aggregato, data la diversa natura giuridica, entita' del
contributo o finanziamento, diverso livello di sicurezza minimo ai
sensi delle norme vigenti e procedure relative alle modalita' di
affidamento e realizzazione di lavori, possono essere distinti,
laddove individuabili cielo/terra, in piu' unita' di intervento,
omogenee dal punto di vista della proprieta', da gestire in forma
autonoma dal punto di vista delle procedure amministrative con
coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle parti
comuni.
3. Nel caso in cui l'intervento di riparazione o ricostruzione
riguarda una UMI la cui quota di proprieta' pubblica e' inferiore al
50%, la quota di contributo relativa alle parti comuni dell'intero
edificio e' a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata;
la quota di contributo relativa alle parti private e' ripartita
secondo le rispettive percentuali di proprieta'. Nel caso in cui la
quota pubblica di proprieta' e' pari o superiore al 50%, l'intervento
di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e' affidato al
soggetto pubblico, su delega dei privati proprietari ai sensi
dell'art. 67-quater, comma 2, del citato decreto-legge.