Art. 5 Aggregati e condomini pubblico-privati 1. Ai sensi dell'art. 67-quater, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari privati si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. 2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati individuati come unico aggregato, data la diversa natura giuridica, entita' del contributo o finanziamento, diverso livello di sicurezza minimo ai sensi delle norme vigenti e procedure relative alle modalita' di affidamento e realizzazione di lavori, possono essere distinti, laddove individuabili cielo/terra, in piu' unita' di intervento, omogenee dal punto di vista della proprieta', da gestire in forma autonoma dal punto di vista delle procedure amministrative con coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle parti comuni. 3. Nel caso in cui l'intervento di riparazione o ricostruzione riguarda una UMI la cui quota di proprieta' pubblica e' inferiore al 50%, la quota di contributo relativa alle parti comuni dell'intero edificio e' a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata; la quota di contributo relativa alle parti private e' ripartita secondo le rispettive percentuali di proprieta'. Nel caso in cui la quota pubblica di proprieta' e' pari o superiore al 50%, l'intervento di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e' affidato al soggetto pubblico, su delega dei privati proprietari ai sensi dell'art. 67-quater, comma 2, del citato decreto-legge.