Art. 5 
 
 
               Aggregati e condomini pubblico-privati 
 
  1. Ai sensi dell'art. 67-quater,  comma  4,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, per l'esecuzione  degli  interventi  unitari  in
forma associata  sugli  aggregati  di  proprieta'  mista  pubblica  e
privata, anche non abitativi, i proprietari privati si  costituiscono
in consorzi obbligatori  entro  trenta  giorni  dall'invito  ad  essi
rivolto dal Comune. 
  2. Gli edifici pubblici e  gli  edifici  privati  individuati  come
unico aggregato,  data  la  diversa  natura  giuridica,  entita'  del
contributo o finanziamento, diverso livello di  sicurezza  minimo  ai
sensi delle norme vigenti e  procedure  relative  alle  modalita'  di
affidamento e  realizzazione  di  lavori,  possono  essere  distinti,
laddove individuabili cielo/terra,  in  piu'  unita'  di  intervento,
omogenee dal punto di vista della proprieta',  da  gestire  in  forma
autonoma dal  punto  di  vista  delle  procedure  amministrative  con
coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle  parti
comuni. 
  3. Nel caso in cui  l'intervento  di  riparazione  o  ricostruzione
riguarda una UMI la cui quota di proprieta' pubblica e' inferiore  al
50%, la quota di contributo relativa alle  parti  comuni  dell'intero
edificio e' a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata;
la quota di contributo  relativa  alle  parti  private  e'  ripartita
secondo le rispettive percentuali di proprieta'. Nel caso in  cui  la
quota pubblica di proprieta' e' pari o superiore al 50%, l'intervento
di riparazione o ricostruzione delle  parti  comuni  e'  affidato  al
soggetto  pubblico,  su  delega  dei  privati  proprietari  ai  sensi
dell'art. 67-quater, comma 2, del citato decreto-legge.