Art. 6 Varianti in corso d'opera 1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purche' non venga superato il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari. 2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.