Art. 6
Varianti in corso d'opera
1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente
motivate e rendicontate allo stato finale, purche' non venga superato
il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori
eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.
2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante
che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al
modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche
volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima
procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.