Art. 6 
 
 
                      Varianti in corso d'opera 
 
  1.  Sono  consentite  varianti  in  corso  d'opera,  opportunamente
motivate e rendicontate allo stato finale, purche' non venga superato
il limite del contributo concesso. In caso  contrario  gli  ulteriori
eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari. 
  2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi  quale  variante
che  comporti  modifica  dell'intervento  strutturale,  riguardo   al
modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche
volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la  medesima
procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.