Art. 7 
 
 
                     Coordinamento tra aggregati 
 
  1.  Nel  caso  di  aggregati  o  UMI  contermini,  si  provvede  al
coordinamento  degli  interventi,  soprattutto  dal  punto  di  vista
dell'organizzazione  cantieristica,   in   modo   da   garantire   la
cantierabilita' di ogni singolo  intervento  e  di  quelli  ricadenti
nella stessa area. 
  2. I Comuni di cui  all'art.  1  coordinano,  tenendo  conto  della
localizzazione  dell'intervento  rispetto  a  percorsi  sicuri,  alla
disponibilita' dei servizi a rete e al livello  di  interferenza  con
altre attivita', la cantierizzazione degli interventi per superare le
difficolta' connesse alla logistica e alle difficolta' di  accesso  e
disciplinano  l'organizzazione  dei  cantieri,  le  misure   per   la
sicurezza dei lavoratori, la tempistica per  l'inizio  dei  lavori  e
ogni altro intervento necessario per  la  esecuzione  coordinata  dei
lavori.