Art. 7
Coordinamento tra aggregati
1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al
coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista
dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la
cantierabilita' di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti
nella stessa area.
2. I Comuni di cui all'art. 1 coordinano, tenendo conto della
localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla
disponibilita' dei servizi a rete e al livello di interferenza con
altre attivita', la cantierizzazione degli interventi per superare le
difficolta' connesse alla logistica e alle difficolta' di accesso e
disciplinano l'organizzazione dei cantieri, le misure per la
sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e
ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei
lavori.