Art. 7 Coordinamento tra aggregati 1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la cantierabilita' di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti nella stessa area. 2. I Comuni di cui all'art. 1 coordinano, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilita' dei servizi a rete e al livello di interferenza con altre attivita', la cantierizzazione degli interventi per superare le difficolta' connesse alla logistica e alle difficolta' di accesso e disciplinano l'organizzazione dei cantieri, le misure per la sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei lavori.