Art. 8 Riqualificazione urbana dei centri storici 1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, in funzione anche della densita', qualita' e complementarieta' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala urbana, il Comune di L'Aquila puo' introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri istituita ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tali casi la ricostruzione puo' prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico. 2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione, al fine di perseguire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualita' abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo, e' ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facolta' di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei beni immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila, gli altri Comuni del Cratere e le restanti amministrazioni aggiudicatrici competenti possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Per la scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura di scelta e' indetta sulla base di uno studio di fattibilita', anche semplificato. Lo sponsor scelto procede a sua cura e spese a realizzare o a eseguire i lavori, i servizi o le forniture, in proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di ricostruzione gia' approvati, valgono le previsioni in essi contenute.