Art. 8
Riqualificazione urbana dei centri storici
1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano
dei centri storici, in funzione anche della densita', qualita' e
complementarieta' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici
su scala urbana, il Comune di L'Aquila puo' introdurre specifiche
disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici
in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione
pareri istituita ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. In tali casi la ricostruzione puo' prevedere nuove
definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali
conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere
dell'ambiente urbano storico.
2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del
piano di ricostruzione, al fine di perseguire la riqualificazione
urbana e il miglioramento della qualita' abitativa, anche attraverso
il diradamento insediativo, e' ammessa la demolizione degli immobili
in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con
conseguente facolta' di ricorrere all'acquisto di un alloggio
equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei beni
immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila, gli altri
Comuni del Cratere e le restanti amministrazioni aggiudicatrici
competenti possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Per la
scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonche' le
disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei
progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura di scelta
e' indetta sulla base di uno studio di fattibilita', anche
semplificato. Lo sponsor scelto procede a sua cura e spese a
realizzare o a eseguire i lavori, i servizi o le forniture, in
proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso dei
requisiti di qualificazione ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere
dotati di Piani di ricostruzione gia' approvati, valgono le
previsioni in essi contenute.