Art. 8 
 
 
             Riqualificazione urbana dei centri storici 
 
  1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano
dei centri storici, in funzione  anche  della  densita',  qualita'  e
complementarieta' dei servizi di prossimita' e dei  servizi  pubblici
su scala urbana, il Comune di  L'Aquila  puo'  introdurre  specifiche
disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione  di  edifici
in cemento armato o comunque  ritenuti  incongrui  dalla  commissione
pareri istituita ai  sensi  dell'art.  67-ter  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. In tali casi  la  ricostruzione  puo'  prevedere  nuove
definizioni  tipologiche  costruttive,  in  ossequio   alle   attuali
conoscenze  antisismiche,   sempre   nel   rispetto   del   carattere
dell'ambiente urbano storico. 
  2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi  del
piano di ricostruzione, al fine  di  perseguire  la  riqualificazione
urbana e il miglioramento della qualita' abitativa, anche  attraverso
il diradamento insediativo, e' ammessa la demolizione degli  immobili
in essi ricompresi, previo  nulla  osta  dell'Ufficio  speciale,  con
conseguente  facolta'  di  ricorrere  all'acquisto  di  un   alloggio
equivalente  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  3. Al fine di accelerare il  processo  di  ricostruzione  dei  beni
immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila,  gli  altri
Comuni del  Cratere  e  le  restanti  amministrazioni  aggiudicatrici
competenti possono stipulare contratti di  sponsorizzazione.  Per  la
scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonche'  le
disposizioni  in  materia  di   requisiti   di   qualificazione   dei
progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura  di  scelta
e'  indetta  sulla  base  di  uno  studio  di   fattibilita',   anche
semplificato. Lo  sponsor  scelto  procede  a  sua  cura  e  spese  a
realizzare o a eseguire i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture,  in
proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso  dei
requisiti di qualificazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
  4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del  cratere
dotati  di  Piani  di  ricostruzione  gia'  approvati,   valgono   le
previsioni in essi contenute.