Art. 9
Disposizioni su interventi
realizzati con OPCM 3771/09
1. Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 8 della ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009
che abbiano utilizzato procedure e disposizioni contenute nelle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6
aprile 2009, all'art. 3, n. 3757 del 21 aprile 2009, all'art. 4,
commi 1 e 2, n. 3761 del 1° maggio 2009, all'art. 4, commi 1 e 2 e
art. 5, comma 1, n. 3766 dell'8 maggio 2009, all'art. 3, comma 1 e n.
3782 del 17 giugno 2009, all'art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, per
attivita' le cui sedi originarie inagibili siano dislocate nel centro
storico dell'Aquila, possono essere considerati quali reperimenti di
soluzioni alternative a condizione che sull'area sussista la
conformita' urbanistica e agli stessi possono essere rilasciati,
dall'ente che ha rilasciato le autorizzazioni di cui all'art. 8 della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771
del 2009 e dagli enti o soggetti coinvolti nel procedimento,
provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri, che
trasformino le opere da temporanee a definitive e le relative
procedure di acquisizione poste in essere sono efficaci per il
definitivo completamento dell'iter.