Art. 9 
 
 
                     Disposizioni su interventi 
                     realizzati con OPCM 3771/09 
 
  1. Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 8  della  ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio  2009
che abbiano  utilizzato  procedure  e  disposizioni  contenute  nelle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3753  del  6
aprile 2009, all'art. 3, n. 3757 del  21  aprile  2009,  all'art.  4,
commi 1 e 2, n. 3761 del 1° maggio 2009, all'art. 4, commi 1  e  2  e
art. 5, comma 1, n. 3766 dell'8 maggio 2009, all'art. 3, comma 1 e n.
3782 del 17 giugno 2009, all'art. 1, comma 2 e art. 3, comma  1,  per
attivita' le cui sedi originarie inagibili siano dislocate nel centro
storico dell'Aquila, possono essere considerati quali reperimenti  di
soluzioni  alternative  a  condizione  che  sull'area   sussista   la
conformita' urbanistica e  agli  stessi  possono  essere  rilasciati,
dall'ente che ha rilasciato le autorizzazioni di cui all'art. 8 della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3771
del  2009  e  dagli  enti  o  soggetti  coinvolti  nel  procedimento,
provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri,  che
trasformino le  opere  da  temporanee  a  definitive  e  le  relative
procedure di acquisizione  poste  in  essere  sono  efficaci  per  il
definitivo completamento dell'iter.