Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza  dell'autorizzazione  "Agroqualita'  SpA"
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  3. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare "Agroqualita' SpA"  o  proporre  un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente alla  facolta'  di  designazione  ai  sensi
dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della   designazione,
"Agroqualita' SpA" e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.