Art. 5 
 
  1.  L'organismo  autorizzato  "Agroqualita'   SpA"   comunica   con
immediatezza, e comunque con termine non superiore  a  trenta  giorni
lavorativi,  le  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione "Ciliegia di Vignola"  anche  mediante  immissione  nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" immette  nel  sistema
informatico del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali tutti gli  elementi  conoscitivi  di  carattere  tecnico  e
documentale dell'attivita' certificativa. 
  3. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" trasmettera'  i  dati
relativi al rilascio delle attestazioni di  conformita'  all'utilizzo
della denominazione "Ciliegia di Vignola" a richiesta  del  Consorzio
di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge  526/99  e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.