IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1183 del 30 novembre 2009 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione  di  origine  protetta  "Formaggio  di  Fossa  di
Sogliano"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  25  febbraio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  71  del  26
marzo 2010, con il quale l'organismo "Agroqualita' SpA" con  sede  in
Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad  effettuare
i controlli per la denominazione di origine  protetta  "Formaggio  di
Fossa di Sogliano"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 25 febbraio 2010; 
  Considerato che il "Comitato Promotore per il riconoscimento  della
DOP del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello" e  la
Regione Emilia  Romagna  e  Marche  non  hanno  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,
sebbene sollecitati in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta "Formaggio
di Fossa di Sogliano" anche nella fase intercorrente tra la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per   i   motivi   sopra   esposti   di   dover   proroga
l'autorizzazione,   alle   medesime   condizioni   stabilite    nella
autorizzazione  concessa  con  decreto   25   febbraio   2010,   fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  "Agroqualita'  SpA"  oppure  all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  "Agroqualita'
SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305,  ad  effettuare  i
controlli per la denominazione  di  origine  protetta  "Formaggio  di
Fossa di Sogliano", registrata con il Regolamento (CE) n. 1183 del 30
novembre 2009,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.