IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il  mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nel  seguito
«decreto legislativo n. 164/00», ed in particolare  i  commi  1  e  2
dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che: 
    l'attivita' di trasporto e  dispacciamento  di  gas  naturale  e'
attivita' di interesse pubblico; 
    le imprese che svolgono attivita' di trasporto  e  dispacciamento
sono tenute ad  allacciare  alla  propria  rete  gli  utenti  che  ne
facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacita',  e   purche'   le   opere   necessarie   all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a  criteri  stabiliti  con  delibera  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas; 
  Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'art. 9,
che al comma 1  prevede,  fra  l'altro,  che  la  rete  nazionale  di
gasdotti, inclusi  i  servizi  accessori  connessi,  e'  individuata,
sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, che provvede  altresi'  al  suo  aggiornamento  con
cadenza  annuale  ovvero  su  richiesta  di  un'impresa  che   svolge
l'attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e  31  e'
di competenza regionale; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art.
1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attivita' di  trasporto
e dispacciamento del gas naturale a  rete,  nonche'  la  gestione  di
infrastrutture  di  approvvigionamento  di  energia   connesse   alle
attivita' di trasporto e dispacciamento di energia  a  rete  sono  di
interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di  servizio
pubblico derivanti dalla normativa  comunitaria,  dalla  legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo n. 93/2011»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  93/2011   ed   in
particolare il comma 6, lettera f), che prevede che  ciascun  Gestore
della rete di trasporto di gas  naturale  gestisce  gli  impianti  in
sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'  e  a  tal  fine
predispone, con cadenza annuale, un programma di  manutenzione  della
rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le
reti estere e che il programma e' approvato con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il  gas  ed  e'  vincolante  salvo  motivati  impedimenti
tecnici e che i contenuti di tale  programma  sono  comunicati  anche
alle Regioni; 
  Vista la lettera del 12 novembre 2012, protocollo OPER/SCH/cv08,  e
relativi allegati con cui la societa' Snam Rete Gas Spa ha trasmesso,
al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento  per  l'Energia,
il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del  gas
naturale per l'anno termico 2012-2013; 
  Vista   la    lettera    dell'11    dicembre    2012,    protocollo
DT/PA/pa/2012/1464, e relativi allegati con cui la societa' S.G.I.  -
Societa'  Gasdotti  Italia  Spa  ha  trasmesso,  al  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento  per  l'energia,  il  programma  di
manutenzione della propria rete di trasporto  del  gas  naturale  per
l'anno termico 2012-2013; 
  Vista la lettera del 6 dicembre 2012, n. 06/12/2012/0080 e relativi
allegati con cui la societa'  Infrastrutture  Trasporto  Gas  Spa  ha
trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento  per
l'Energia,  il  programma  di  manutenzione  della  propria  rete  di
trasporto del gas naturale per l'anno termico 2012-2013 che,  per  il
citato anno termico, non prevede interventi di manutenzione; 
  Vista   la   deliberazione   del   direttore   dell'area    mercati
dell'Autorita', protocollo 0004211 del  30  gennaio  2013,  trasmessa
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero  dello  sviluppo  economico,
con  cui  e'  stato  espresso  il  parere  favorevole  sui  piani  di
manutenzione delle societa' di trasporto sopra indicate; 
  Considerato  che  per  l'anno  termico  2012-2013  i  programmi  di
manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle  societa'
Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Societa' Gasdotti Italia Spa  contengono
gli elementi  necessari  per  l'individuazione  degli  interventi  di
manutenzione programmati e della relativa tempistica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione dei programmi di manutenzione della  rete  di  trasporto
                          del gas naturale 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera  f)
del  decreto  legislativo  n.  93/2011,  approva   i   programmi   di
manutenzione della rete di trasporto del  gas  naturale,  per  l'anno
termico 2012-2013, trasmessi dalle societa' Snam Rete Gas Spa, S.G.I.
- Societa' Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa  di
cui in allegato 1, 2 e 3. 
  2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
le infrastrutture energetiche provvede a comunicare  i  programmi  di
manutenzione di cui al comma 1 alle Regioni.