IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in
campo ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale  ai
fini della bonifica i  seguenti  siti:  «Venezia  (Porto  Marghera)»,
«Napoli  Orientale»,  «Gela  e  Priolo»,  «Manfredonia»,  «Brindisi»,
«Taranto», «Cengio e Saliceto», «Piombino», «Massa e Carrara», «Casal
Monferrato»,    «Litorale    Domizio-Flegreo    e    Agro    aversano
(Caserta-Napoli)»,  «Pitelli  (La  Spezia)»,  «Balangero»  e   «Pieve
Vergonte»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2001)» che individua quali siti di interesse nazionale ai
fini della bonifica i seguenti siti: «Sesto  San  Giovanni»,  «Napoli
Bagnoli-Coroglio» e «Pioltello e Rodano»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 18 settembre 2001, n.  468  recante  «Regolamento  recante
Programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino   ambientale»   che
individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica  i
seguenti siti: «Basse di Stura (Torino)»,  «Biancavilla»,  «Bolzano»,
«Cerro al Lambro», «Cogoleto (Stoppani)»,  «Basso  bacino  del  fiume
Chienti», «Crotone», «Emarese (Aosta)», «Fibronit (Bari)», «Fidenza»,
«Provincia di Frosinone», «Laguna di  Grado  e  Marano»,  «Guglionesi
II», «Livorno», «Mardimago e Ceregnano  (Rovigo)»,  «Milano  Bovisa»,
«Fiumi   Saline   e   Alento»,   «Comprensorio   Sassuolo-Scandiano»,
«Sulcis-Iglesiente-Guspinese»,  «Terni»,  «Tito»,  «Trento  Nord»   e
«Trieste»; 
  Vista la legge 31 luglio 2002,  n.  179  recante  «Disposizioni  in
materia ambientale» che individua quali siti di  interesse  nazionale
ai fini  della  bonifica  i  seguenti  siti:  «Brescia-Caffaro  (aree
industriali  e  relative   discariche   da   bonificare)»,   «Broni»,
«Falconara Marittima», «Serravalle Scrivia», «Laghi di Mantova e polo
chimico», «Orbetello area ex Sitoco», «Aree del Litorale  vesuviano»,
«Aree industriali di Porto Torres» ed  «Area  industriale  della  Val
Basento»; 
  Vista la legge 2 dicembre 2005,  n.  248  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria» che individua quale sito
di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Bacino  del
Fiume Sacco»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2006)» che individua quali siti di interesse nazionale ai
fini della bonifica i seguenti siti: «Area industriale di Milazzo»  e
«Bacino idrografico del Fiume Sarno»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto in particolare l'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che stabilisce i principi ed i criteri direttivi
per l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti  di  interesse
nazionale; 
  Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che  attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio la titolarita' del  procedimento  per  la
bonifica sui siti di interesse nazionale; 
  Visto in particolare l'art. 252, comma 9, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che individua quale sito di  interesse  nazionale
ai fini della bonifica il sito di «Le Strillaie»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n.  4458/QdV/M/DI/B  dell'11  aprile  2008  che
individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il
sito di «Pianura»; 
  Visto il Decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n.  4674/QdV/M/DI/B  del  29  maggio  2008  che
individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il
sito di «Bussi sul Tirino»; 
  Vista l'ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile» che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della
bonifica il sito di «La Maddalena»; 
  Vista la legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto in particolare l'art. 36-bis, comma 1, della legge  7  agosto
2012, n. 134 che ha modificato il comma 2 dell'art. 252  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto in particolare l'art. 36-bis, comma 2, della legge  7  agosto
2012, n. 134 che prevede che, con decreto del Ministro  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sia  effettuata  la
ricognizione dei siti classificati di  interesse  nazionale  che  non
soddisfano i requisiti di cui all'art.  252,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal  comma  1
dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Ritenuto pertanto che, dal combinato  disposto  dei  commi  1  e  2
dell'art. 36-bis della legge  7  agosto  2012,  n.  134,  i  siti  di
bonifica per poter continuare ad  essere  classificati  di  interesse
nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del
comma 2 e al comma 2-bis dell'art.  252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Considerato che la Direzione Generale per la tutela del  territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare  ha  condotto  una  ricognizione  dei  siti
classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di
cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, come modificato dal comma  1  dell'art.  36-bis  della  legge  7
agosto 2012, n. 134, per quanto attiene all'insistenza, attualmente o
in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati
o di acciaierie, nonche'  la  presenza  di  attivita'  produttive  ed
estrattive di amianto,  sulla  base  delle  informazioni  in  proprio
possesso  relative   alle   attivita'   industriali   di   dimensione
significativa presenti in detti siti; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36341, indirizzata alla Regione Abruzzo, nella quale si comunica che,
in base alla ricognizione effettuata,  il  sito  di  bonifica  «Fiumi
Saline e Alento» non presenta tutti i requisiti di  cui  al  comma  2
dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  cosi'
come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36347, indirizzata alla Provincia Autonoma di Bolzano, nella quale si
comunica che, in  base  alla  ricognizione  effettuata,  il  sito  di
bonifica «Bolzano» non presenta tutti i requisiti di cui al  comma  2
dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  cosi'
come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36348, indirizzata alla Regione Campania,  nella  quale  si  comunica
che, in  base  alla  ricognizione  effettuata,  i  siti  di  bonifica
«Litorale Domizio  Flegreo  ed  Agro  Aversano»,  «Pianura»,  «Bacino
idrografico del Fiume Sarno» ed «Aree  del  Litorale  Vesuviano»  non
presentano tutti i requisiti di cui al  comma  2  dell'art.  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato  dal
comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36351, indirizzata  alla  Regione  Emilia  Romagna,  nella  quale  si
comunica che, in  base  alla  ricognizione  effettuata,  il  sito  di
bonifica «Sassuolo-Scandiano» non presenta tutti i requisiti  di  cui
al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7
agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36353, indirizzata alla Regione Lazio, nella quale si  comunica  che,
in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Bacino  del
Fiume Sacco» e «Frosinone» non presentano tutti i requisiti di cui al
comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
cosi' come modificato dal comma 1  dell'art.  36-bis  della  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36356, indirizzata alla Regione Liguria, nella quale si comunica che,
in base alla ricognizione effettuata, il sito  di  bonifica  «Pitelli
(La Spezia)» non presenta  tutti  i  requisiti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  cosi'
come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36362, indirizzata alla Regione Lombardia, nella  quale  si  comunica
che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica  «Cerro
al Lambro» e «Milano-Bovisa» non presentano tutti i requisiti di  cui
al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7
agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36367, indirizzata alla Regione Marche, nella quale si comunica  che,
in base alla ricognizione effettuata,  il  sito  di  bonifica  «Basso
Bacino del Fiume Chienti» non presenta tutti i requisiti  di  cui  al
comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
cosi' come modificato dal comma 1  dell'art.  36-bis  della  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36370, indirizzata alla Regione Molise, nella quale si comunica  che,
in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Guglionesi
II» non presenta tutti i requisiti di cui al comma  2  dell'art.  252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come  modificato
dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36373, indirizzata alla Regione Piemonte,  nella  quale  si  comunica
che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Basse
di Stura» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2  dell'art.
252 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  cosi'  come
modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n.
134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36379, indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, nella  quale
si comunica che, in base alla ricognizione  effettuata,  il  sito  di
bonifica «La Maddalena» non presenta tutti  i  requisiti  di  cui  al
comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
cosi' come modificato dal comma 1  dell'art.  36-bis  della  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36382, indirizzata alla Regione Toscana, nella quale si comunica che,
in base  alla  ricognizione  effettuata,  il  sito  di  bonifica  «Le
Strillaie» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art.
252 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  cosi'  come
modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n.
134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36384, indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale  si
comunica che, in  base  alla  ricognizione  effettuata,  il  sito  di
bonifica «Trento Nord» non presenta tutti i requisiti di cui al comma
2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  cosi'
come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare del 14  novembre  2012  con  protocollo  n.
36389, indirizzata alla Regione del Veneto, nella quale  si  comunica
che, in base  alla  ricognizione  effettuata,  il  sito  di  bonifica
«Mardimago-Ceregnano» non presenta tutti i requisiti di cui al  comma
2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  cosi'
come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Considerato che nelle note di cui ai punti precedenti si richiedeva
alle Regioni di confermare entro 15 giorni dal ricevimento della nota
stessa le considerazioni della Direzione o  di  comunicare  eventuali
diverse  e  motivate  valutazioni,  specificando  che,  decorso  tale
termine,  l'istruttoria  del  provvedimento  si  sarebbe  considerata
conclusa; 
  Visto il parere della Regione del Veneto espresso con nota  del  20
novembre 2012 con protocollo n. 527821, nel quale  si  confermano  le
valutazioni della Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio   e   del   mare   in   merito   al   sito   di   bonifica
«Mardimago-Ceregnano»; 
  Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna espresso  con
nota del 28 novembre 2012  con  protocollo  n.  8027,  nel  quale  si
comunica di non  poter  confermare  le  valutazioni  della  Direzione
generale per la tutela del territorio e  delle  risorse  idriche  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
merito all'esclusione del sito «La Maddalena» dall'elenco dei siti di
bonifica di interesse nazionale non ritenendosi che  i  requisiti  di
cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, cosi' come modificato dal  comma  1  dell'art.  36-bis  della
legge  7  agosto  2012,  n.  134,  debbano  essere  posseduti   tutti
contemporaneamente; 
  Visto il parere della Regione Toscana  espresso  con  nota  del  30
novembre 2012 con protocollo n. 323532, nel quale  si  confermano  le
valutazioni della Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Le Strillaie»; 
  Visto il parere della Regione Campania  espresso  con  nota  del  3
dicembre 2012 con protocollo n. 890864, nel quale  si  confermano  le
valutazioni della Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare in merito ai siti di bonifica «Litorale Domizio
Flegreo ed Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico  del  Fiume
Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano»; 
  Visto il parere della  Regione  Marche  espresso  con  nota  del  4
dicembre 2012 con protocollo n. 810865,  nel  quale  si  prende  atto
delle  valutazioni  della  Direzione  generale  per  la  tutela   del
territorio e delle risorse  idriche  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in merito al sito di  bonifica
«Basso Bacino del Fiume Chienti»; 
  Visto il parere della Regione Lombardia espresso  con  nota  del  5
dicembre 2012 con protocollo n. 24537, nel quale si comunica  di  non
poter confermare le  valutazioni  della  Direzione  generale  per  la
tutela  del  territorio  e  delle  risorse  idriche   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  in  merito
all'esclusione dei  siti  «Milano  -  Bovisa»  e  «Cerro  al  Lambro»
dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, ricordandosi
che i siti in questione sono  stati  individuati  in  relazione  alle
caratteristiche  dell'area,  alla  quantita'  e  pericolosita'  degli
inquinanti  presenti  ed  al   rilievo   dell'impatto   sull'ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico; 
  Visto il parere della Provincia Autonoma  di  Trento  espresso  con
nota del 6 dicembre 2012 con  protocollo  n.  700882,  nel  quale  si
comunica di non  poter  confermare  le  valutazioni  della  Direzione
generale per la tutela del territorio e  delle  risorse  idriche  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
merito all'esclusione del sito «Trento Nord» dall'elenco dei siti  di
bonifica di interesse nazionale poiche' alcuni degli impianti ubicati
nel sito, ed in particolare la  ex  Carbochimica,  effettuavano  vari
processi chimici  per  la  produzione  di  differenti  materie  prime
organiche; 
  Visto il parere della Regione  Emilia  Romagna  espresso  con  nota
dell'11 dicembre 2012 con protocollo n. 290649, nel quale si comunica
di non poter confermare le valutazioni della Direzione  generale  per
la tutela del  territorio  e  delle  risorse  idriche  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  in  merito
all'esclusione del sito «Sassuolo-Scandiano» dall'elenco dei siti  di
bonifica di interesse nazionale,  poiche'  all'interno  del  sito  e'
presente l'Acciaieria di Rubiera con una produzione annuale di  circa
230.000 tonnellate di acciaio; 
  Visto il parere della Regione Abruzzo  espresso  con  nota  del  12
dicembre 2012 con protocollo n. 283774, nel quale  si  confermano  le
valutazioni della Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Fiumi  Saline  a
Alento»; 
  Ritenuto di non poter accogliere  le  considerazioni  svolte  dalla
Regione Emilia Romagna nella citata nota dell'11  dicembre  2012  con
protocollo n. 290649 poiche' l'impianto «Acciaieria di  Rubiera»  non
e' compreso nell'area perimetrata come sito di bonifica di  interesse
nazionale «Sassuolo-Scandiano»; 
  Ritenuto di non poter accogliere  le  considerazioni  svolte  dalla
Regione  Lombardia  nella  citata  nota  del  5  dicembre  2012   con
protocollo n. 24537 poiche' dal combinato disposto dei commi  1  e  2
dell'art. 36-bis  della  legge  7  agosto  2012,  n.  134  emerge  la
necessita' che, al  fine  della  ricognizione  prevista,  i  siti  di
bonifica per poter continuare ad  essere  classificati  di  interesse
nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del
comma 2 ed al comma 2-bis dell'art. 252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Ritenuto di non poter accogliere  le  considerazioni  svolte  dalla
Regione Autonoma della Sardegna nella citata  nota  del  28  novembre
2012 con protocollo n. 8027 poiche' dal combinato disposto dei  commi
1 e 2 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n.  134  emerge  la
necessita' che, al  fine  della  ricognizione  prevista,  i  siti  di
bonifica per poter continuare ad  essere  classificati  di  interesse
nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del
comma 2 ed al comma 2-bis dell'art. 252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Ritenuto  di  poter  accogliere  le  considerazioni  svolte   dalla
Provincia Autonoma di Trento nella citata nota del  6  dicembre  2012
con protocollo n. 700882 poiche' nel  sito  «Trento  Nord»  e'  stata
verificata la presenza di impianti che soddisfano i requisiti di  cui
alla lettera f-bis del comma 2 ed al comma 2-bis  dell'art.  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art.
36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Tenuto conto che il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, nel corso degli  anni,  ha  stanziato  ingenti
risorse economiche a titolo di concorso pubblico nella  realizzazione
degli interventi di  bonifica  nei  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale; 
  Tenuto conto che dette  risorse  sono  state  in  gran  parte  gia'
trasferite alle Regioni, ai  Commissari  Delegati  ed  alle  Province
Autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto che a tutt'oggi restano ancora da trasferire ulteriori
risorse finanziarie gia' assegnate; 
  Ritenuto necessario prevedere la stipula di  Accordi  di  Programma
per disciplinare anche le risorse gia'  assegnate,  trasferite  o  da
trasferire, ma non ancora disciplinate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato l'elenco, riportato all'allegato 1,  dei  siti  che
non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal  comma  1
dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 e che pertanto non
sono piu' compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. 
  2. La competenza  per  le  necessarie  operazioni  di  verifica  ed
eventuale  bonifica  all'interno   dei   siti   di   cui   all'elenco
dell'Allegato  1  viene  trasferita  alle  Regioni   territorialmente
interessate   che   subentrano   nella   titolarita'   dei   relativi
procedimenti.