Art. 2 
 
  1.  Restano  fermi,  salvo  eventuali   successive   modifiche   ed
integrazioni,  gli  Accordi  precedentemente  sottoscritti   tra   il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
gli  Enti  Locali  competenti  relativamente  ai   siti   individuati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Le Regioni provvederanno a relazionare annualmente al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo
stato  di  avanzamento  fisico,  procedurale  e   finanziario   degli
interventi individuati, cosi' come previsto dall'art. 7  del  decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468. 
  3. Eventuali rimodulazioni,  economie  o  ribassi  d'asta  verranno
disciplinati   da   appositi   atti   integrativi    degli    Accordi
precedentemente sottoscritti. 
  4. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le  modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti  tuttora
non  disciplinati  saranno  regolamentati  mediante  il  ricorso   ad
appositi Accordi di  Programma  da  sottoscrivere  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni  e
gli Enti locali  territorialmente  competenti,  cosi'  come  previsto
dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308. 
    Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                                   Il Ministro: Clini