Art. 2 1. Restano fermi, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti individuati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Le Regioni provvederanno a relazionare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, cosi' come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468. 3. Eventuali rimodulazioni, economie o ribassi d'asta verranno disciplinati da appositi atti integrativi degli Accordi precedentemente sottoscritti. 4. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti tuttora non disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad appositi Accordi di Programma da sottoscrivere tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308. Roma, 11 gennaio 2013 Il Ministro: Clini