IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose», che all'art. 29, comma 2, stabilisce che «gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG»; Visto il decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto 29 settembre 2006, n. 1014, recante norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilita' chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide; Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione del succitato codice IMDG e, quindi, garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi, stabilire i metodi di prova per la verifica della compatibilita' chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide; Decreta: Art. 1 Sono approvate e rese esecutive le norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilita' chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide, allegate al presente decreto.