IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la costituzione dell'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, "Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione", dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato che "opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992"; Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 il quale stabilisce, tra l'altro, che: "A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633."; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale dispone che: "Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera."; Considerato che, l'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi."; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 30 il quale dispone, tra l'altro, che: "Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del diritto d'autore."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il consigliere della Corte dei conti, dott. Paolo Peluffo, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Paolo Peluffo, oltre alle funzioni gia' delegate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011, tra l'altro, sono state altresi' delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle relative politiche; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 3 dicembre 2012; Sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori 1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonche' di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attivita' di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono i seguenti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea e che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) ubicazione nel territorio dello Stato italiano della sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione; c) dotazione e mantenimento di un patrimonio netto minimo, comunque denominato, non inferiore a euro diecimila o, entro il limite di euro centoventimila, al cinque per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente; d) sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di inizio dell'attivita', di apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente al trenta per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente; e) organizzazione della gestione dei diritti connessi attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici; f) disponibilita' di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa accessibile ai titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi; g) adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni; h) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - paragrafo 2 del codice civile; 3) la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile; 4) la redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del codice civile; 5) la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione VI-bis - paragrafo 3 del codice civile; 6) il regolamento interno di ripartizione dei diritti; 7) il regolamento interno inerente le modalita' di iscrizione e/o di conferimento del mandato; 8) l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacita' professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista, altresi', l'assenza di cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del codice civile nonche' assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonche' l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 9) la gestione separata, attraverso apposite contabilita' analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonche' degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilita' analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.