Art. 3 Oneri di comunicazione 1. Le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ai fini della verifica del razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute: a) a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresi' alle suddette amministrazioni pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2; b) a pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati; c) a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonche' l'elenco degli accordi di reciprocita' sottoscritti con imprese che esercitano in altri Paesi l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi; d) a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione; e) a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) tutte le informazioni da queste richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio dell'attivita' e che hanno ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b), c), d), e). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare comunicazione sul proprio sito delle imprese che risultano non essere piu' in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.