Art. 3 
 
 
                       Oneri di comunicazione 
 
  1. Le imprese che intendono  svolgere  o  svolgono  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n.  633  e  successive
modificazioni, ai  fini  della  verifica  del  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari  di  tali  diritti  connessi,
indipendentemente  dalla  specifica  forma  giuridica   o   struttura
organizzativa adottata, sono tenute: 
    a) a  segnalare  l'inizio  dell'attivita'  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali,  trasmettendo   altresi'   alle   suddette   amministrazioni
pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei
requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2; 
    b) a pubblicare sul proprio sito internet  il  numero  di  aventi
diritto che hanno conferito il mandato  e  il  valore  economico  dei
diritti amministrati; 
    c) a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli  accordi
quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonche' l'elenco
degli accordi di reciprocita' sottoscritti con imprese che esercitano
in altri Paesi l'attivita' di amministrazione e  intermediazione  dei
diritti connessi; 
    d) a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto  e  l'elenco
dei soggetti a cui sono attribuiti  incarichi  di  amministrazione  e
direzione; 
    e) a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui  alla  lettera
a) tutte le informazioni da queste richieste. 
  2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco  delle
imprese che hanno comunicato  l'inizio  dell'attivita'  e  che  hanno
ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b),  c),  d),
e). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto  con
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare  comunicazione  sul
proprio sito delle imprese che risultano non essere piu' in  possesso
dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.