IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che sostituisce i primi tre periodi del collima 12 dell'art. 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 con i seguenti: «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e, in particolare, l'art. 158, comma 11, con il quale sono confermate: a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; b) le tariffe gia' previste dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541; c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera b) e 10, 10-bis e 10-ter; Visto il decreto del. Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze 29 marzo 2012, n. 53, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'art. 4, commi 5 e 6; Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147; Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 dicembre 2006, recante «Modalita' di versamento delle risorse finanziarie all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74; Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato l'art. 158, comma 12, primi tre periodi, nel testo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la nota del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 3 dicembre 2012; Vista la nota della direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure; Decreta: Art. 1 Aggiornamento delle tariffe vigenti 1. In attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, gli importi delle tariffe e dei diritti vigenti alla data di entrata in vigore della predetta sono aggiornati con un incremento del dieci per cento, come riportati nell'allegato 1.