Art. 3 
 
Diritto annuale  dovuto  per  ciascuna  registrazione  di  medicinale
  omeopatico e per ciascuna registrazione di  medicinale  di  origine
  vegetale basata sull'impiego tradizionale. 
  1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  del
decreto-legge  23   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  per  ciascuna
registrazione di medicinale omeopatico e per  ciascuna  registrazione
di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale e'
stabilito un diritto annuale  da  versare  all'Agenzia  italiana  del
farmaco, pari al  20  per  cento  dell'importo  dovuto  per  ciascuna
autorizzazione all'immissione in commercio,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 5 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53. 
  2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto  del  Ministro  della
salute 29 marzo 2012, n. 53, per gli enti pubblici e per le piccole e
medie  imprese  di  cui  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
commissione del 6 maggio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ridotto
del 25 per cento.