Art. 3 Diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. 1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale e' stabilito un diritto annuale da versare all'Agenzia italiana del farmaco, pari al 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ridotto del 25 per cento.