Art. 5 
 
 
                       Rimborso delle tariffe 
 
  1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda  o  in
caso di erroneo versamento  e'  ammesso  il  rimborso  della  tariffa
versata in base al presente decreto, con istanza rivolta  all'Agenzia
italiana del farmaco e al  Ministero  della  salute  per  il  tramite
dell'Agenzia italiana del farmaco, nel rispetto  di  quanto  disposto
nei commi 2 e 3. 
  2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso  ai  sensi  del
comma 1, l'Agenzia italiana 
  del  farmaco  trattiene,  a  titolo  di  reintegrazione  dei  costi
amministrativi sostenuti per le attivita' svolte, una quota  pari  al
10% dell'importo versato, fino a un massimo di € 500,00 per  ciascuna
richiesta di rimborso. 
  3. In caso di richiesta  di  rimborso  intervenuta  successivamente
all'avvio dell'iter tecnico - 
  scientifico di valutazione, non e'  ammesso  alcun  rimborso  della
tariffa versata. 
  4. In tutti i casi  in  cui  e'  previsto  il  rimborso,  l'Agenzia
italiana del farmaco, su richiesta del 
  soggetto  interessato,  puo'  imputare  il  corrispondente  importo
versato al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni
richieste.