Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge  23  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, a decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il mese di marzo
di ogni anno, le tariffe e il diritto  annuale  di  cui  al  presente
decreto sono aggiornati, con le stesse modalita',  sulla  base  delle
variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al
mese di dicembre.