Art. 6 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale di cui al presente decreto sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre.