Art. 3 
 
  Sono tenute al pagamento del contributo  minimo  di  € 1.980,00  le
Banche  di  credito  cooperativo  che  hanno  deliberato  il  proprio
scioglimento entro il termine di  pagamento  del  contributo  per  il
biennio 2013/2014. 
  Il termine del pagamento per le Banche di  credito  cooperativo  di
nuova costituzione e' di 90  giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel
Registro delle Imprese. 
  Sono esonerate dal pagamento del contributo le  Banche  di  credito
cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il  31  dicembre
2013.