Art. 3 Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2013/2014. Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013.