IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  "Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto", come modificata e integrata dalla legge 7 agosto  2012,  n.
133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis,  che  dispone  che  il
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   sentito   il   Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, adotti  apposite
direttive  per  rafforzare  le  attivita'  di  informazione  per   la
protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con
particolare riguardo alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza
informatica nazionali, e l'art. 38, comma 1-bis, ai sensi  del  quale
il Governo allega alla relazione sulla politica dell'informazione per
la sicurezza e sui risultati ottenuti, che  presenta  annualmente  al
Parlamento, un  documento  di  sicurezza  nazionale,  concernente  le
attivita' relative  alla  protezione  delle  infrastrutture  critiche
materiali e immateriali, nonche' alla protezione cibernetica  e  alla
sicurezza informatica; 
  Visto l'art. 4, comma 3, lett. d-bis) della citata legge  3  agosto
2007, n. 124, ai sensi del quale il Dipartimento  delle  informazioni
per  la  sicurezza  coordina  le  attivita'  di  ricerca  informativa
finalizzate a rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza
informatica nazionali; 
  Visto l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visti il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti  per  il  contrasto  del   terrorismo   internazionale   che,
all'articolo 7-bis, dispone che, ferme  restando  le  competenze  dei
Servizi di informazione per la sicurezza,  i  competenti  organi  del
Ministero dell'interno assicurano i servizi di protezione informatica
delle infrastrutture critiche informatizzate di  interesse  nazionale
ed il decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il  quale
sono  state  individuate  le  predette  infrastrutture  ed  e'  stata
prevista l'istituzione del Centro nazionale  anticrimine  informatico
per la protezione delle infrastrutture critiche; 
  Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante   "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che  attribuisce,
tra l'altro, al  Ministero  dell'interno  competenze  in  materia  di
difesa civile ed il decreto del Ministro  dell'interno  28  settembre
2001 che  istituisce  la  Commissione  interministeriale  tecnica  di
difesa civile; 
  Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  "Codice
dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 89 che individua
le attribuzioni delle Forze armate  e  le  disposizioni  e  direttive
conseguenti  che  disciplinano  i  compiti  attinenti   alla   difesa
cibernetica; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche" e, in particolare, le  disposizioni
che affidano al Ministero  dello  sviluppo  economico  competenze  in
materia  di  sicurezza  ed  integrita'  delle   reti   pubbliche   di
comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica  accessibili
al pubblico; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  ha  istituito
l'Agenzia per l'Italia digitale, cui sono affidate, tra  l'altro,  le
funzioni attribuite  all'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle tecnologie dell'informazione  in  materia  di  sicurezza  delle
reti, nonche' quelle di coordinamento, indirizzo e  regolazione  gia'
affidate a DigitPA; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in
materia di sicurezza informatica; 
  Visto il decreto interministeriale  14  gennaio  2003,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  5  settembre   2011,   che   ha   istituito
l'Osservatorio  per  la  sicurezza  delle  reti  e  la  tutela  delle
comunicazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  "Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE  recante  l'individuazione  e  la  designazione
delle  infrastrutture  critiche  europee  e  la   valutazione   della
necessita' di migliorarne la protezione; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lett. h), della legge 23 agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2010, recante l'Organizzazione nazionale per la gestione di crisi; 
  Vista la mozione approvata in data 23 maggio 2012, con la quale  il
Parlamento ha impegnato il Governo a  porre  in  essere  ogni  idonea
iniziativa per giungere alla costituzione presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri  di  un  Comitato  interministeriale  con  il
compito di elaborare una strategia nazionale per la  sicurezza  dello
spazio cibernetico, di definire gli indirizzi generali e le direttive
da perseguire nel quadro della politica nazionale  ed  internazionale
in tale settore e di individuare, infine,  gli  interventi  normativi
ritenuti necessari; 
  Ritenuto che,  in  ragione  delle  caratteristiche  della  minaccia
cibernetica quale rischio per la sicurezza nazionale, sia  necessario
definire un quadro strategico nazionale, con  la  specificazione  dei
ruoli che le diverse componenti istituzionali devono  esercitare  per
assicurare la sicurezza cibernetica del Paese e la predisposizione di
meccanismi   e   procedure   di   azione   secondo    un    approccio
interdisciplinare e coordinato, su piu' livelli, che coinvolga  tutti
gli attori pubblici, ferme restando le  attribuzioni  previste  dalla
normativa vigente per ciascuno di essi, nonche' gli operatori privati
interessati; 
  Ritenuto altresi' necessario creare le  condizioni,  attraverso  la
definizione e precisazione di  compiti  ed  attivita'  delle  diverse
componenti istituzionali ed  anche  con  l'individuazione  di  organi
nazionali di riferimento per la sicurezza  cibernetica  in  grado  di
interagire con le corrispondenti autorita' estere, affinche' l'Italia
possa partecipare pienamente  ai  diversi  consessi  di  cooperazione
internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE
e della NATO; 
  Considerato   l'attuale   quadro   legislativo,   improntato   alla
distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per  la  sicurezza
cibernetica tra molteplici soggetti  istituzionali  competenti  nelle
diverse fasi della prevenzione  degli  eventi  dannosi  nello  spazio
cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard  tecnici  di
sicurezza;  della  difesa  dello  Stato  da  attacchi  nello   spazio
cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici;
della  preparazione  e  della  risposta  nei  confronti   di   eventi
cibernetici; 
  Ritenuto che, sulla base del citato dato normativo, la  definizione
di un quadro strategico nazionale in materia di sicurezza cibernetica
debba  procedere  secondo  un  percorso  di  graduale  e  progressiva
razionalizzazione di ruoli, strumenti e procedure con l'obiettivo  di
accrescere la capacita' del Paese di assicurare  la  sicurezza  dello
spazio cibernetico, ove necessario anche con interventi di  carattere
normativo; 
  Ritenuto che, nell'immediato, debbano essere create  le  condizioni
perche', a legislazione vigente, possa  essere  sviluppata  un'azione
integrata  che  metta  a  fattor  comune  le   diverse   attribuzioni
istituzionali delineate dal quadro normativo, ed inoltre assicuri, in
una logica di partenariato, il pieno apporto, nel rispetto di  quanto
previsto dalla normativa  vigente,  anche  delle  competenze  proprie
degli operatori privati, interessati alla gestione di sistemi e  reti
di interesse strategico; 
  Ravvisata  a  tali  fini  la  necessita'  di  impartire   indirizzi
affinche' venga a  delinearsi  un'architettura  istituzionale  basata
sulla chiara individuazione dei soggetti chiamati  ad  intervenire  e
dei compiti ad essi affidati,  nel  rispetto  delle  competenze  gia'
attribuite dalla legge alle diverse componenti e  dei  meccanismi  di
interazione tra di esse; 
  Ritenuto che tale architettura debba svilupparsi  su  tre  distinti
livelli d'intervento,  di  cui  il  primo  di  indirizzo  politico  e
coordinamento  strategico,  cui   affidare   l'individuazione   degli
obiettivi funzionali a  garantire  la  protezione  cibernetica  e  la
sicurezza informatica nazionali, anche attraverso  l'elaborazione  di
un Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico,  e  che
tale  livello  debba  anche  sovraintendere  allo   studio   e   alla
predisposizione di proposte di intervento normativo che agevolino  il
raggiungimento dei  citati  obiettivi;  il  secondo  di  supporto,  a
carattere permanente, con funzioni di raccordo nei confronti di tutte
le Amministrazioni ed enti competenti, ai fini dell'attuazione  degli
obiettivi e delle  linee  di  azione  indicate  dalla  pianificazione
nazionale e che provveda,  al  contempo,  a  programmare  l'attivita'
operativa a livello interministeriale e ad attivare le  procedure  di
allertamento in caso di crisi; il terzo livello,  di  gestione  delle
crisi, con il compito di curare e coordinare le attivita' di risposta
e di ripristino della funzionalita' dei sistemi, avvalendosi di tutte
le componenti interessate; 
  Ritenuto che, nel quadro del  livello  di  supporto  all'attuazione
della  pianificazione  nazionale,  debbano  essere  disciplinate   in
maniera peculiare, tenuto conto della loro specificita', le attivita'
di informazione per la sicurezza con  l'obiettivo  di  potenziare  le
attivita'  di  ricerca  informativa  e  di  analisi   finalizzate   a
rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza  informatica,
facendo ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui alla legge n.
124/2007  e,  in  particolare,  alle  direttive  del  Presidente  del
Consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis; 
  Ritenuto che il modello  organizzativo-funzionale  cosi'  delineato
debba assicurare il pieno raccordo, in particolare, con  le  funzioni
del Ministero dello sviluppo economico e  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale, nonche' con l'attivita' e  le  strutture  di  difesa  dello
spazio  cibernetico  del  Ministero  della  difesa,  con  quelle  del
Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto  del
crimine  informatico  e  alla  difesa  civile,  e  con  quelle  della
protezione civile; 
  Considerato che la legge attribuisce al Comitato  interministeriale
per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5  della
legge n. 124/2007 compiti di  consulenza,  proposta  e  deliberazione
sugli  indirizzi  e   sulle   finalita'   generali   della   politica
dell'informazione per la sicurezza,  nonche'  di  elaborazione  degli
indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da  perseguire  nel
quadro della politica dell'informazione per la sicurezza  e  che,  in
particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della predetta legge,
introdotto dalla legge n.  133/2012,  il  CISR  e'  sentito  ai  fini
dell'adozione da parte del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delle direttive in materia di sicurezza cibernetica; 
  Ravvisata l'esigenza  di  dover  assicurare,  nella  materia  della
sicurezza cibernetica, un solido e affidabile meccanismo di  raccordo
tra la politica dell'informazione per la sicurezza e gli altri ambiti
di azione che vengono in rilievo nella specifica materia, e di dovere
per  questo  concentrare  in  un  unico  organismo  interministeriale
l'organo di indirizzo politico  e  di  coordinamento  strategico  nel
campo della sicurezza cibernetica; 
  Ritenuto in considerazione dei compiti attribuiti  dalla  legge  al
CISR e della composizione del Comitato, di individuare tale organismo
interministeriale  nello  stesso  CISR,  attribuendogli,   ai   sensi
dell'art. 5, comma 2, lett. h) della legge 23 agosto 1988, n. 400,  i
compiti suindicati; 
  Ritenuto che il CISR, nell'esercizio delle citate  funzioni,  debba
essere adeguatamente e  costantemente  supportato  da  una  attivita'
istruttoria, di approfondimento e di valutazione e che a tali fini il
Comitato interministeriale possa avvalersi dell'organismo  collegiale
di coordinamento istituito presso il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma
5, del DPCM 26 ottobre 2012, n. 2,  recante  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza; 
  Ritenuto altresi' che per  un  efficace  assolvimento  dei  compiti
attribuiti  al  CISR  sia  necessario   assicurare   un   qualificato
contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e
di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire  presso  la
Scuola di formazione del DIS un organo dedicato, cui  affidare  anche
compiti funzionali alla promozione e diffusione di una cultura  della
sicurezza cibernetica; 
  Ravvisata la necessita', ai fini  dell'attuazione  delle  linee  di
intervento contenute nel Piano nazionale di  sicurezza  dello  spazio
cibernetico, in particolare per cio' che riguarda la  preparazione  e
la pianificazione interministeriale per la gestione delle crisi,  che
parallelamente  alle  attivita'  di  acquisizione  informativa  e  di
analisi demandate agli organismi informativi di  cui  alla  legge  n.
124/2007, le attivita' delle diverse Amministrazioni ed  enti  svolte
secondo le previsioni normative trovino  una  sede  di  raccordo  che
agevoli  e  favorisca  lo  svolgimento  in  forma  coordinata   delle
attribuzioni di ciascuna componente; 
  Ritenuto  a  tale  scopo,  di  prevedere  la  costituzione  in  via
permanente di un Nucleo per la sicurezza  cibernetica,  da  istituire
presso  l'Ufficio  del  Consigliere  militare  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuto  infine,  che  una  ulteriore  e  specifica  esigenza   di
coordinamento si ponga con riguardo  alla  gestione  operativa  delle
crisi e all'adozione delle  misure  necessarie  al  ripristino  della
funzionalita' dei sistemi, richiedendo la chiara definizione di ruoli
e procedure in modo da garantire un processo decisionale unitario  e,
al contempo,  l'interazione  degli  organi  nazionali  preposti  alla
gestione  dell'emergenza  con  gli  omologhi  organismi  esistenti  a
livello internazionale, e  che,  per  le  suddette  finalita',  debba
essere previsto un organo interministeriale da attivare  in  caso  di
crisi; 
  Ritenuto di individuare tale organo  nel  Nucleo  interministeriale
situazione  e  pianificazione  di  cui  al  DPCM   5   maggio   2010,
prevedendone una configurazione, quale "Tavolo  interministeriale  di
crisi cibernetica", funzionale all'ottimale gestione delle  crisi  di
natura cibernetica, e di disporre che detto organo, per  gli  aspetti
tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  del
decreto legislativo n. 259/2003; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce,  in  un  contesto  unitario  e
integrato, l'architettura istituzionale deputata  alla  tutela  della
sicurezza  nazionale  relativamente  alle   infrastrutture   critiche
materiali e immateriali, con  particolare  riguardo  alla  protezione
cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando  a  tal
fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i  meccanismi  e  le
procedure da seguire ai fini della  riduzione  della  vulnerabilita',
della  prevenzione  dei  rischi,  della  risposta   tempestiva   alle
aggressioni  e  del  ripristino  immediato  della  funzionalita'  dei
sistemi in caso di crisi. 
  2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale  di  cui  al
comma 1 operano nel rispetto delle competenze gia'  attribuite  dalla
legge a ciascuno di essi. 
  3. Il modello organizzativo-funzionale delineato  con  il  presente
decreto persegue la piena integrazione con le attivita' di competenza
del Ministero dello sviluppo economico e  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale, nonche' con quelle espletate dalle strutture del  Ministero
della difesa dedicate alla protezione delle proprie  reti  e  sistemi
nonche'  alla  condotta   di   operazioni   militari   nello   spazio
cibernetico, dalle strutture  del  Ministero  dell'interno,  dedicate
alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa
civile, e quelle della protezione civile.