Art. 11 Operatori privati 1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento e' condizionato dall'operativita' di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione: a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrita' dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti; b) adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 259/2003, e dell'art. 5, comma 3, lett. d), del presente decreto; c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124/2007; d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalita' dei sistemi e delle reti da essi gestiti.