Art. 12 
 
                      Tutela delle informazioni 
 
  1. Per lo scambio delle informazioni classificate si  osservano  le
disposizioni di cui al DPCM 22 luglio 2011, n. 4 recante disposizioni
per  la  tutela  amministrativa  del  segreto  di   Stato   e   delle
informazioni classificate. 
  2.  Il  DIS,  attraverso  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza,
assolve, altresi', ai compiti di cui al DPCM 22 luglio  2011,  n.  4,
relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche  amministrazioni
e degli operatori privati di cui all'art. 11  del  presente  decreto,
che trattano informazioni classificate.