Art. 4 
 
    Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica 
 
  1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR,
nella composizione prevista dall'art. 5,  comma  3,  della  legge  n.
124/2007: 
    a)  propone  al  Presidente  l'adozione  del  quadro   strategico
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a); 
    b) delibera il Piano nazionale  per  la  sicurezza  dello  spazio
cibernetico  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lett.  b),   ai   fini
dell'adozione da parte del Presidente; 
    c) esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), della
legge n. 400/1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art.  3,
comma 1, lett. c); 
    d) e' sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della  legge  3
agosto 2007, n.  124,  ai  fini  dell'adozione  delle  direttive  del
Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza; 
    e)  esercita  l'alta  sorveglianza  sull'attuazione   del   Piano
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico; 
    f)  approva  linee   di   indirizzo   per   favorire   l'efficace
collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli  operatori  privati
interessati alla sicurezza cibernetica, nonche' per  la  condivisione
delle informazioni e per l'adozione di  best  pratices  e  di  misure
rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica; 
    g) elabora, ai sensi dell'art. 5 della legge 3  agosto  2007,  n.
124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali  in  materia
di protezione cibernetica e di  sicurezza  informatica  nazionali  da
perseguire  nel  quadro  della  politica  dell'informazione  per   la
sicurezza da parte degli organismi di informazione per la  sicurezza,
ciascuno per i profili di rispettiva competenza; 
    h)  promuove   l'adozione   delle   iniziative   necessarie   per
assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione  dell'Italia
ai diversi consessi di cooperazione  internazionale,  sia  in  ambito
bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO, al  fine  della
definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione
e risposta; 
    i) formula le proposte di intervento normativo  ed  organizzativo
ritenute  necessarie  al  fine  del  potenziamento  delle  misure  di
prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle  per  la
gestione delle crisi; 
    l) partecipa, con funzioni di  consulenza  e  di  proposta,  alle
determinazioni del Presidente in caso di crisi. 
  2. Alle riunioni del  CISR  aventi  ad  oggetto  la  materia  della
sicurezza  cibernetica  partecipa,  senza   diritto   di   voto,   il
Consigliere militare. 
  3. Si applicano, anche ai fini di cui al comma 2,  le  disposizioni
dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124.