Art. 5 Organismo di supporto al CISR 1. Alle attivita' di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5, del DPCM 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza. 2. Alle riunioni dell'organismo collegiale di coordinamento riguardanti la materia della sicurezza cibernetica partecipa il Consigliere militare. 3. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1: a) svolge attivita' preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica; b) assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle attivita', da parte del CISR, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto; c) espleta le attivita' necessarie a verificare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli; d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8 e dagli operatori privati, nonche' avvalendosi del comitato scientifico di cui all'art. 6, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilita', nonche' per l'adozione di best practices e misure di sicurezza; 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.