Art. 6 Comitato scientifico 1. Presso la Scuola di formazione di cui all'art. 11 della legge n. 124/2007 e' istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle universita', dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese, al fine di assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attivita' spettanti rispettivamente all'organismo collegiale di coordinamento di cui all'articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi. 2. Il comitato formula altresi' proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico.