Art. 2 
 
Approvazione e verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi  della
                          Certificabilita' 
 
  1. Le singole regioni provvedono all'approvazione e  alla  verifica
dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilita' secondo le
modalita' e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4  del
decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.