Art. 2 Approvazione e verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita' 1. Le singole regioni provvedono all'approvazione e alla verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilita' secondo le modalita' e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.