IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti; Visto in particolare, l'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti; Visto inoltre, l'art. 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale e' previsto che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente; Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Sentite le competenti Commissioni parlamentari Decretano: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto sono definiti: a) Sacchi per l'asporto delle merci: sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore; b) Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti; c) Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari; d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione.