Art. 2
Commercializzazione
1. E' consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto
delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:
a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione
utile del sacco:
b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all'uso alimentare;
b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non
destinati all'uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione
utile del sacco:
c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all'uso alimentare;
c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non
destinati all'uso alimentare.
2. E' altresi' consentita la commercializzazione dei sacchi
riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in
tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali
diversi dai polimeri.
3. La riconversione degli impianti esistenti puo' essere assistita
da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie
sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa
di finanziamento.