Art. 3
Modalita' di informazione ai consumatori
Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori,
i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto
devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera
a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e
compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco
utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera b.1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso
alimentare»;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera b.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non
alimentare»;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera c.1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso
alimentare»;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera c.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non
alimentare».