Art. 3 Modalita' di informazione ai consumatori Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»; b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare»; c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»; d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare»; e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».