IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086,  recante:  «Norme  per  la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica»; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante: «Provvedimenti  per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; 
  Vista  la  legge  21  giugno  1986,  n.  317  recante:   «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche  e
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Visti gli articoli 54 e 93 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare gli articoli  52,
60 e 83; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della  protezione
civile in data 14 gennaio 2008  recante:  «Approvazione  delle  nuove
norme  tecniche  per  le  costruzioni»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29,  S.O.  n.
30, come modificato dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo
del Dipartimento della protezione civile in data  15  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  19
novembre 2011, n. 270; 
  Vista la circolare 2 febbraio 2009, n. 617  C.S.  LL.PP.,  recante:
«Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni»  di  cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio  2008»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
febbraio 2009, n. 47, S.O. n. 27; 
  Vista la direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/106/CEE  del  Consiglio,
relativa   al   ravvicinamento   delle   disposizioni    legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti  i
prodotti da costruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante: «Regolamento di attuazione della  direttiva  89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»; 
  Visto il regolamento (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 del  Parlamento
europeo e del Consiglio  che  fissa  condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante: «Regolamento recante semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli  incendi,  a  norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo  2007,  recante:
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  29
marzo 2007, n. 74, S.O. n. 87; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,  recante:
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 22 maggio 2007, n. 117; 
  Considerato  che  le  nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni,
approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008,  al
Capitolo  1  «Oggetto»,  terzo  capoverso,   circa   le   indicazioni
applicative   per   l'ottenimento   delle   prescritte   prestazioni,
stabiliscono che  per  quanto  non  espressamente  specificato  dalle
stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si puo' riferire a
normative di  comprovata  validita'  e  ad  altri  documenti  tecnici
elencati nel Cap. 12 e che,  in  particolare,  quelle  fornite  dagli
Eurocodici  con  le  relative   Appendici   Nazionali   costituiscono
indicazioni di  comprovata  validita'  e  forniscono  il  sistematico
supporto applicativo delle medesime norme; 
  Considerato che il Capitolo 12 »Riferimenti  Tecnici»  delle  nuove
norme tecniche per le costruzioni, approvate con  il  citato  decreto
ministeriale del 14 gennaio 2008, al primo capoverso, stabilisce  che
per quanto non diversamente  specificato  nelle  stesse  nuove  norme
tecniche per le costruzioni si intendono coerenti con i principi alla
base  delle  stesse,  le  indicazioni  riportate   negli   Eurocodici
strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni  riportate  nelle
Appendici  Nazionali  o,   in   mancanza   di   esse,   nella   forma
internazionale EN; 
  Considerato che la citata circolare 2 febbraio 2009,  n.  617  C.S.
LL.PP., conferma, relativamente al  Capitolo  12  delle  nuove  norme
tecniche  per  le  costruzioni,  approvate  con  il  citato   decreto
ministeriale del 14 gennaio  2008,  che  gli  Eurocodici  Strutturali
pubblicati  dal  CEN  costituiscono  un  importante  riferimento  per
l'applicazione delle nuove norme tecniche; 
  Considerato che per l'uso degli Eurocodici  Strutturali  e'  quindi
necessario siano definiti in Appendici Tecniche i Parametri nazionali
che definiscono i livelli di  sicurezza  delle  opere  di  competenza
degli Stati membri; 
  Considerato,  pertanto,  che  gli  Eurocodici,  con   le   relative
Appendici Nazionali, forniscono il sistematico  supporto  applicativo
delle nuove norme tecniche  per  le  costruzioni,  approvate  con  il
citato  decreto   ministeriale   del   14   gennaio   2008,   qualora
espressamente richiamati ovvero per aspetti tecnici non espressamente
o completamente trattati nelle stesse, nel rispetto  dei  principi  e
dei livelli di sicurezza delle medesime nuove norme tecniche  per  le
costruzioni; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2003 relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per  lavori
di costruzione e prodotti strutturali da costruzione, notificata  con
il  numero   C(2003)4639,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea 19 dicembre 2003, n. L 332, ed in particolare  il
punto 2, ai sensi del quale gli Stati  membri  dovrebbero  fissare  i
parametri  da  utilizzare  sul  loro  territorio   quali   «parametri
specificati a livello nazionale»; 
  Considerato che si e' ritenuto di stabilire, ai sensi del  punto  2
della citata raccomandazione  dell'11  dicembre  2003,  le  Appendici
Nazionali  che  indicano  detti  «parametri  specificati  a   livello
nazionale» degli  Eurocodici  strutturali,  al  fine  di  dare  piena
attuazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con
il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008; 
  Visti i pareri n. 98 del 24 settembre 2010 e n. 4 del  25  febbraio
2011 con i quali l' Assemblea Generale del  Consiglio  Superiore  dei
lavori pubblici si e' espressa favorevolmente in ordine ai  Parametri
stabiliti nelle allegate Appendici Nazionali agli Eurocodici; 
  Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 10
maggio 2012, ai sensi  dei  citati  articoli  54  e  93  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 83 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che  attribuisce  al  predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro: 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Sono stabiliti i Parametri tecnici di cui alle Appendici  Nazionali
agli Eurocodici riportate negli allegati che formano parte integrante
del presente decreto,  ed  i  cui  riferimenti  sono  elencati  nella
seguente tabella. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Il presente decreto ed i relativi allegati  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2012 
 
        Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Ciaccia 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
          Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
                              Gabrielli 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 323