IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  92  del  19  aprile  2012,   concernente   la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per  l'anno  2012,  che  prevede  una  quota  di  35.000  unita'  per
l'ingresso  di  lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di   lavoro
stagionale; 
  Rilevato che e' necessario prevedere una quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in  particolare,
per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore
turistico-alberghiero - e che, allo scopo, puo' provvedersi,  in  via
di  programmazione  transitoria  e  come  anticipazione  dei   flussi
d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per  l'anno  2013,
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  nel  limite
della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 2012, in  quanto  ultimo  decreto  emanato  per  la
tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; 
  Rilevato,  inoltre,  che  -  avuto  riguardo   ai   dati   relativi
all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012  di  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro stagionale,  che  evidenziano  un
notevole divario tra la quota  complessivamente  autorizzata  con  il
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  13  marzo
2012 e la sua effettiva utilizzazione - e'  opportuno  prevedere  una
quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto  alla
corrispondente quota complessiva di  35.000  unita'  autorizzata  per
l'anno 2012; 
  Considerato  che,  allo  scopo  di  semplificare   ed   ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei
lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una
specifica quota all'interno della  quota  complessiva  stabilita  per
lavoro stagionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno  2013,
sono ammessi in Italia, in  via  di  programmazione  transitoria  per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini  non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 30.000 unita',  da  ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1  riguarda  i  lavoratori  subordinati
stagionali non comunitari di  Albania,  Algeria,  Bosnia-Herzegovina,
Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine,  Gambia,  Ghana,  India,
Kosovo, Repubblica ex Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,  Mauritius,
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia,  Sri
Lanka, Ucraina, Tunisia. 
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota
di 5.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei  Paesi
indicati al comma  2,  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per
prestare  lavoro  subordinato  stagionale   per   almeno   due   anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta  di
nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.