Art. 2 
 
  1. Al fine di dare attuazione al disposto di  cui  all'articolo  1,
comma 290, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  le  risorse  ivi
individuate sono ripartite sulla base  dell'entita'  complessiva  dei
fabbisogni rappresentati dalle Regioni per i  diversi  eventi,  dalla
quale sono detratte  le  somme  gia'  stanziate  dalle  ordinanze  di
protezione civile emanate  per  fronteggiare  le  diverse  emergenze,
nonche' gli importi inerenti gli eventi di novembre  2012  che  hanno
interessato le regioni dell'Umbria e della  Toscana,  computate  gia'
nel riparto previsto dall'articolo  1,  comma  548,  della  legge  di
stabilita' 2013. La somma risultante dalla  decurtazione  di  cui  al
precedente periodo e' stata equamente ripartita in  proporzione  alle
somme individuate per ciascuna annualita' nel limite massimo dei  105
milioni di euro, di cui 47 milioni di euro per l'anno 2013, 8 milioni
di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2.  Nel  computo  delle  somme  individuate   non   sono   previsti
stanziamenti  di'  risorse  da  destinare  agli  eventi   alluvionali
verificatisi nel dicembre 2009 nel territorio della regione  Toscana,
in ragione della mancata richiesta da parte della medesima Regione. 
  3. La tabella recante il riparto  delle  risorse,  formulato  sulla
base  dell'importo  triennale  dei   finanziamenti   previsti   dalla
disposizione di cui al comma 1,  pari  a  105  milioni  di  euro,  e'
contenuta  nell'allegato  l  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma  290  dell'articolo  1
della   legge n.   228/12   e'   ulteriormente   incrementata   delle
disponibilita' residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  nella
misura di 8 milioni di euro, ai sensi del comma 280  dell'articolo  1
della legge di stabilita' 2013.  Le  risorse  di  cui  al  precedente
periodo sono destinate al finanziamento degli  interventi  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi  alluvionali
che hanno colpito il territorio della Provincia  di'  Teramo  di  cui
alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 23 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti