IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n.  152,  recante:  «Norme  in  materia  ambientale»,  e   successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  stabilisce  che   negli   impianti
disciplinati dal titolo I e dal titolo III  della  parte  quinta  del
citato decreto legislativo possono essere utilizzati esclusivamente i
combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato  X
alla parte quinta del citato decreto legislativo; 
  Visto l'allegato X (disciplina dei combustibili) alla parte  quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante  la  disciplina
dei combustibili consentiti negli impianti disciplinati dal titolo  I
e dal titolo III della parte quinta del citato decreto legislativo; 
  Visti gli articoli 298, comma  2,  e  281,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  recante  la  disciplina  per  la
modifica del citato allegato X; 
  Considerato che in Italia esiste un mercato  per  la  produzione  e
l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi  secondari
(CSS), definiti all'art. 183,  comma  1,  lettera  cc),  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  a  152,  che  a  determinate  condizioni
possono cessare, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  184-ter,  di
essere qualificati  come  un  rifiuto  e  diventare  un  combustibile
alternativo; 
  Visto l'art. 184-ter che stabilisce le condizioni  e  le  modalita'
affinche' specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti a operazioni di
trattamento, cessano  di  essere  qualificati  come  tali  diventando
autentici prodotti e, come tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti; 
  Visto il regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013,
con  il  quale,  in  applicazione  dell'art.  184-ter   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  stati  stabiliti  i  criteri
specifici  da   rispettare   affinche'   determinate   tipologie   di
combustibili solidi secondari (CSS)  cessano  di  essere  qualificate
come rifiuto; 
  Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, che recita: «Alla modifica  ed  integrazione  degli  allegati
alla parte quinta del presente decreto, al fine  di  dare  attuazione
alle direttive comunitarie per le parti in cui le  stesse  comportino
modifiche delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine
tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'art.
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche  comunitarie  effettuata  ai  sensi  del
suddetto art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
  Ritenuto necessario promuovere la produzione di combustibili solidi
secondari (CSS), che, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  184-ter,
hanno cessato di essere un  rifiuto,  nonche'  il  loro  utilizzo  in
sostituzione di combustibili convenzionali per finalita' ambientali e
economiche  con  l'obiettivo  di  contribuire  alla  riduzione  delle
emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas  climalteranti,
all'incremento  dell'utilizzo  di   fonti   energetiche   rinnovabili
mediante un utilizzo sostenibile a scopi  energetici  della  biomassa
contenuta nei rifiuti, ad un piu' elevato  livello  di  recupero  dei
rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei  rifiuti  di
cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ad
una  riduzione  degli  oneri  ambientali  ed  economici  legati  allo
smaltimento  di  rifiuti  in  discarica,  al  risparmio  di   risorse
naturali,   alla   riduzione   della   dipendenza   da   combustibili
convenzionali  e  all'aumento  della  certezza   d'approvvigionamento
energetico; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione  1  dell'allegato  X  della
Parte Quinta del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 e'  inserito  il
seguente punto: 
    «10.  Senza  pregiudizio  per  quanto   previsto   ai   paragrafi
precedenti, e' consentito, alle condizioni previste nella  parte  II,
sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui
all'art. 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta
parte II, sezione 7, che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).» 
  2. Alla Parte II dell'allegato X della  Parte  Quinta  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche   e
integrazioni, dopo la sezione 6, e' inserita la seguente: 
    «Sezione 7 
  CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte
I, sezione 1, paragrafo 10 
  La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo  del
CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  62
del 14 marzo 2013».