Art. 4 Modalita' di ammissione 1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.