IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di comuni e province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscano  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale   della   spesa   relativa   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 
  Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216  del
2010,  che  individua  il  2013  quale  anno  di  avvio  della   fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.  216
del 2010, che disciplina le modalita'  e  la  tempistica  della  fase
transitoria, prevedendo, tra l'altro, che  entro  il  31  marzo  2013
verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in  vigore
nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di
cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo  decreto,  con
un processo di gradualita' diretto a  garantire  l'entrata  a  regime
nell'arco dal triennio successivo; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che ha definito, in via  provvisoria,  sei  funzioni
fondamentali, rispettivamente, dei comuni e delle province; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard,
ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla «Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a.», il compito di predisporre le
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard  e
di determinarne i valori con tecniche statistiche che  diano  rilievo
alle caratteristiche  individuali  dei  singoli  comuni  e  province,
secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; 
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  lettera  d),  del  medesimo   decreto
legislativo  n.  216  del  2010,  che   prevede   la   collaborazione
scientifica dell'Istituto per la finanza e per  l'economia  locale  -
IFEL, in qualita' di partner scientifico della «SOSE S.p.a.», nonche'
la possibilita' che la menzionata societa' possa  altresi'  avvalersi
della collaborazione dell'ISTAT per i compiti affidatile dal medesimo
articolo; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010 il  quale  dispone  che  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello  Stato  partecipi  direttamente,  secondo  le  proprie
competenze, alle  attivita'  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard di cui al citato art. 5, comma 1, lettera  d)  del  suddetto
decreto; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, il quale dispone che le metodologie occorrenti  alla
individuazione  dei  fabbisogni  standard,  predisposte  dalla  «SOSE
S.p.a.»  ai  sensi  della  lettera  a)  del  medesimo   comma,   sono
sottoposte, per l'approvazione,  ai  fini  dell'ulteriore  corso  del
procedimento, alla commissione tecnica  paritetica  per  l'attuazione
del  federalismo  fiscale  ovvero,  dopo  la  sua  istituzione,  alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,  e
che, in assenza di osservazioni, le  stesse  si  intendono  approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; 
  Visto lo stesso art. 5, comma 1,  lettera  e),  il  quale  prevede,
altresi', che i risultati predisposti con le  menzionate  metodologie
di elaborazione sono trasmessi dalla «SOSE  S.p.a.»  ai  Dipartimenti
delle finanze e, successivamente,  della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alla
commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla  Conferenza  permanente
per il coordinamento della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 6,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo,  che
dispone che la nota metodologica relativa alla procedura  di  calcolo
per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province ed
il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano  adottati
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa verifica  da  parte
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto  dei  vincoli  di
cui al citato art. 1, comma 3, del medesimo decreto; 
  Visto il medesimo art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo,
il quale prevede, altresi', che lo schema di decreto sia corredato da
una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  che  ne  evidenzia  gli  effetti
finanziari; 
  Visto il comma 3 del predetto  art.  6,  che  dispone  che  ciascun
comune  e  provincia  dia  adeguata  pubblicita'  sul  proprio   sito
istituzionale  del  presente   decreto   di   adozione   della   nota
metodologica  e  del  fabbisogno  standard  per  ciascun   comune   e
provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del
proprio bilancio; 
  Considerato che la «SOSE S.p.a.» ha avviato  nel  2011  l'attivita'
diretta alla determinazione  dei  fabbisogni  standard  di  comuni  e
province, che entreranno in vigore nel 2013, relativi al primo  terzo
delle funzioni fondamentali di cui  al  citato  art.  3  del  decreto
legislativo n. 216 del  2010,  individuate,  rispettivamente,  per  i
comuni, nelle funzioni di polizia locale ed  in  quelle  generali  di
amministrazione, gestione e controllo e, per le province,  in  quelle
nel campo dello sviluppo economico relative ai  servizi  del  mercato
del lavoro ed in  quelle  generali  di  amministrazione,  gestione  e
controllo; 
  Considerato che, a tal fine,  la  «SOSE  S.p.a.»  ha  provveduto  a
somministrare a comuni e province delle regioni a  statuto  ordinario
appositi questionari, rispettivamente denominati, per i comuni, FC02U
- Funzioni di polizia locale, e FC01A -  Servizi  di  gestione  delle
entrate  tributarie  e  servizi  fiscali,  FC01B  -  Servizi  ufficio
tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale,  leva
e servizio statistico, FC01D - Altri  servizi  generali,  per  quanto
concerne le funzioni generali di amministrazione, di  gestione  e  di
controllo dei comuni; e per le province, FP06U - Funzioni  nel  campo
dello sviluppo economico - Servizi del mercato del lavoro e  FP01U  -
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 
  Rilevato che la «SOSE S.p.a.»,  ha  provveduto  a  sottoporre  alla
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del  federalismo,  ai
sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  e),  del  menzionato  decreto
legislativo  n.  216  del  2010,   le   metodologie   relative   alla
determinazione  dei  fabbisogni  standard  inerenti  le  funzioni  di
polizia locale dei comuni (FC02U) e le funzioni  delle  province  nel
campo dello sviluppo economico  -  servizi  del  mercato  del  lavoro
(FP06U), trasmettendo,  altresi',  i  risultati  predisposti  con  le
menzionate metodologie di elaborazione al Dipartimento delle  finanze
ed  al  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   alla   stessa
commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale; 
  Vista  la  delibera  della  commissione  tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella  seduta  del  28
giugno 2012, con la quale la menzionata commissione ha  approvato  le
note  metodologiche  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard inerenti le funzioni di  polizia  locale  dei  comuni  e  le
funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico -  servizi
del mercato del lavoro; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta n. 48 del 4 ottobre 2012; 
  Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie  locali  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,  nella
seduta dell'11 ottobre 2012; 
  Considerato che lo schema di  decreto  e'  stato  trasmesso  il  19
ottobre 2012 al Senato della Repubblica ed alla Camera  dei  deputati
ai fini dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'art. 6,  comma  1,
del decreto legislativo n. 216 del 2010, da parte  della  commissione
bicamerale  per  l'attuazione  del  federalismo   fiscale   e   delle
commissioni parlamentari competenti per le conseguenze  di  carattere
finanziario; 
  Acquisito il parere della commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale reso, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 216  del  2010,  nella  seduta  del  14
novembre 2012; 
  Acquisito  il  parere  della  V  commissione  bilancio,  Tesoro   e
programmazione della Camera dei deputati reso, ai sensi dell'art.  6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta
del 28 novembre 2012; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, che prevede che decorsi quindici giorni dalla  trasmissione
del decreto alle camere  ai  fini  dell'espressione  del  parere,  il
decreto  puo'  essere   comunque   adottato,   previa   deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato il decorso del termine per l'espressione del parere  da
parte della V commissione bilancio del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta del 21 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le note metodologiche relative alla  procedura  di
calcolo  per  la  determinazione  dei  fabbisogni  standard   ed   il
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia  delle  regioni  a
statuto ordinario relativi, rispettivamente, alle funzioni di polizia
locale per i  comuni  ed  alle  funzioni  nel  campo  dello  sviluppo
economico - servizi del mercato del lavoro per le  province,  di  cui
agli allegati 1 e 2 al presente decreto.