Art. 2 1. I comuni e le province delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicita' del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 278