Art. 2
Retribuzione di produttivita'
1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui
all'articolo 1, per retribuzione di produttivita' si intendono le
voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso
riferimento ad indicatori quantitativi di
produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione, o, in
alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti
che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle
aree di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione
con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti,
all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati
finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive
idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita' convenuti
mediante una programmazione mensile della quantita' e della
collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie
mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle
giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di
nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei
lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici,
indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilita' delle
mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a
processi di innovazione tecnologica.